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21 April 2020
Commercial Law
In seguito alle misure restrittive adottate in Italia per fronteggiare l'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19, è stato emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (di seguito, il "Decreto Liquidità"), entrato in vigore il 9 aprile 2020, volto ad introdurre misure di sostegno per le imprese in difficoltà, con l'obiettivo principale di fornire loro la liquidità necessaria a ripartire nel post-lockdown. 
Tra queste vengono sono state previste misure derogatorie di alcuni obblighi di natura societaria. 

1) In primo luogo, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Liquidità, è prevista una deroga temporanea all'applicazione degli obblighi di riduzione del capitale sociale per perdite previsti al verificarsi delle fattispecie di cui agli articoli 2446, commi secondo e terzo e 2447 c.c. (per le S.p.A.), e agli articoli 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter c.c. (per le S.r.l.), a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 9 aprile 2020) fino al 31 dicembre 2020 per eventuali fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data; nonché la non operatività per lo stesso periodo della causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies c.c. 

Ciò significa che nel summenzionato periodo, in considerazione dello stato eccezionale di emergenza e crisi economica che stiamo vivendo, le società non dovranno sottostare: (i) all'obbligo di riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite qualora si sia verificata una perdita di oltre un terzo del capitale che alla fine dell'esercizio successivo non risulti diminuita a meno di un terzo e (ii) all'obbligo, nel caso detta perdita di oltre un terzo comporti una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, di riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore a detto minimo (ferma restando la facoltà di deliberare la trasformazione della società). 

2) L'articolo 7 del Decreto Liquidità prevede inoltre che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1) c.c. può comunque essere operata se tale continuità risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (o chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvato), fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 

Tale previsione ha l'obiettivo di limitare eventuali effetti negativi, considerati temporanei e patologici, sulle prospettive di continuità aziendale di una società e, in particolare, di evitare che i bilanci relativi all’esercizio in corso nel 2020 siano redatti secondo criteri deformati e senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con gravi ricadute sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

La norma mira, inoltre, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci da parte delle società, in quanto tale approvazione manterrebbe così un’essenziale funzione informativa, consentendo alle stesse di affrontare le difficoltà con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima. 

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica. 

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

3) Infine, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Liquidità, ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di sua entrata in vigore sino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c. 

Tale modifica si pone quale obiettivo quello di disattivare, in questa fase di emergenza, tutti i meccanismi che in via ordinaria pongono i soci (o i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento) che hanno effettuato finanziamenti in favore della società, in secondo piano rispetto ai creditori, per favorire un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento.

Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

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