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11 May 2020
In data 7 maggio 2020, CONSOB ha pubblicato una nuova raccomandazione in merito agli obblighi di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori

Con la raccomandazione n. 1 del 7 maggio 2020 (la "Raccomandazione"), CONSOB è intervenuta sull'importante tema degli obblighi di rendicontazione ex post in materia di costi ed oneri applicati nel contesto della prestazione dei servizi di investimento e accessori, di cui all'articolo 36 del Regolamento n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari") che, a sua volta, richiama le disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (il "Regolamento Delegato").

Di seguito una sintesi dei principali elementi di attenzione contenuti nella Raccomandazione. 

1. Ambito applicativo 

La Raccomandazione si applica a tutti gli intermediari (come definiti sub art. 35 del Regolamento Intermediari) nonché ai consulenti finanziari autonomi, società di consulenza finanziaria e gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi (i "Destinatari").

Per quanto concerne i clienti, le previsioni della Raccomandazione sono rivolte tanto ai c.d. clienti retail quanto ai clienti professionali e controparti qualificate. 
Inoltre, i Destinatari sono invitati a acquisire dai c.d. produttori di strumenti e/o prodotto finanziari tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di rendicontazione di cui al Regolamento Intermediari e Regolamento Delegato. 

2. Principali raccomandazioni

2.1. Modalità di fornitura della rendicontazione

La rendicontazione può essere fornita, a scelta dei Destinatari, mediante (i) un documento autonomo e separato ovvero (ii) all'interno di un altro documento, a condizione che sia inserita in una apposita sezione posta nella prima pagina (o immediatamente dopo il frontespizio e l'indice) con adeguata evidenziazione grafica.

2.2. Modalitò di esposizione dei costi ed oneri

La Raccomandazione suggerisce che la rendicontazione avvenga separatamente per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi utilizzando la tabella indicata dall'ESMA, la quale dovrà essere corredata da opportune spiegazioni del significato di ciascuna voce di costo.

A tal proposito, si raccomanda che la voce relativa ai costi ed oneri degli strumenti finanziari contenga separata e distinta evidenza dei c.d. costi imoliciti (e.g. costi di strutturazione del prodotto).

Per la esplicitazione dell'importo percentuale dei costi ed oneri deve essere preso a riferimento un idoneo parametro di riferimento (ad esempio la giacenza media o il nozionale dell'operazione).

Inoltre, si raccomanda di indicare – in termini chiari – l'effettivo impatto dei costi sul rendimento dei servizi, il quale a sua volta deve essere distinto in "netto" e "lordo".

2.3. Tempistica

I Destinatari dovrebbero inviare le rendicontazioni riferite ad un anno solare entro il mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Diversamente, in caso di rendicontazioni infrannuali, le stesse dovranno essere inviate entro la fine del periodo infrannuale successivo a quello di riferimento (e.g. la rendicontazione del primo semestre dell'anno solare dovrà essere inviata entro la fine di giugno del medesimo anno solare).

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