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Spese legali a carico dell'assicurazione: la compagnia puo' legittimamente negare il rimborso all'assicurato che abbia deciso di non avvalersi del patto di gestione della lite

22 May 2020
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Con l'ordinanza n. 4202 del 19 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha sancito la validità della clausola di polizza che esclude la copertura dei costi di difesa sostenuti dall'assicurato, quando questi abbia incaricato un legale diverso rispetto a quello messo a disposizione dalla compagnia.

Ancora una presa di posizione della Cassazione sui risvolti applicativi del c.d. "patto di gestione della lite", cioè di quella clausola spesso contenuta nei contratti assicurativi a copertura della responsabilità civile, in base alla quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato dai costi riconducibili ad una richiesta di risarcimento esperita nei suoi confronti dal danneggiato, assumendo direttamente la sua difesa in giudizio.

In particolare, con ordinanza resa lo scorso febbraio, la Suprema Corte ha affrontato il tema della liceità di quella ulteriore pattuizione – accessoria rispetto alla disciplina appena menzionata – che esclude il rimborso dei costi di difesa sostenuti dall’assicurato nel caso in cui questi abbia scelto di non avvalersi del patto di gestione della lite, incaricando un proprio difensore.

Se la legittimità del patto di gestione della lite è ormai da ritenersi pacifica, secondi alcuni la disposizione accessoria di cui si è appena detto si porrebbe invece in contrasto con il principio sancito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in forza del quale “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”. Rientrando tale norma tra quelle individuate dal successivo art. 1932 c.c. come inderogabili “se non in senso più favorevole all’assicurato”, l'orientamento appena richiamato sostiene che la clausola di esclusione del rimborso delle spese legali (la quale certamente non può dirsi a favore dell'assicurato) andrebbe considerata nulla e sostituita di diritto dal disposto del terzo comma dell'art. 1917 c.c.

Con l'ordinanza in esame la Suprema Corte si è mostrata di diverso avviso e ha ritenuto invece di poter estendere il giudizio di compatibilità con l’art. 1917 comma 3, c.c. anche alla clausola di polizza che nega la copertura dei costi sostenuti per remunerare il difensore non designato dalla compagnia, facendo leva sul suo necessario collegamento funzionale con il patto di gestione della lite.

In sostanza – hanno precisato i giudici di legittimità – il patto di gestione della lite e la clausola accessoria in questione vanno interpretati l’uno per mezzo dell’altra. A doversi ritenere legittima, infatti, "non è già, tout court, la clausola di esclusione del rimborso delle spese legali in sé e per sé considerata indipendentemente dalle restanti previsioni contrattuali, ma bensì il patto di gestione della lite e, per conseguenza, anche detta clausola in quanto ad esso correlata”.

Si badi, la scelta dell'assicurato di difendersi in autonomia è di per sé pienamente valida: essa, tuttavia, comporterà per lo stesso assicurato la conseguenza della perdita del diritto di vedersi rimborsate le spese legali dalla compagnia di assicurazione.

A questo proposito è interessante rilevare che, da un lato, la Suprema Corte ha ribadito che la conseguenza appena menzionata non si determina autonomamente e direttamente per effetto della mera presenza nel contratto del patto di gestione della lite, dovendo invece emergere dal caso concreto e dunque dal comportamento tenuto dalle parti contraenti.

Allo stesso tempo, la Corte ha anche chiarito che "l'indagine al riguardo può e deve attingere dal comportamento di ciascuna delle parti contraenti e quindi anche del solo assicurato".

In altre parole, l'assicuratore potrà legittimamente rifiutare il rimborso delle spese sia quando abbia offerto espressamente di assumere la difesa diretta della lite, sia quando non lo abbia fatto, ma questa opzione sia comunque prevista dalla clausola di polizza e l'assicurato abbia preferito non avvalersene, ricorrendo alla nomina di un difensore di fiducia.

Authors: Andrea Scafidi, Matteo Cerretti

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