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Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

22 February 2021
Con Provvedimento del 16 febbraio 2021, Banca d’Italia ha modificato il "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" di cui al Provvedimento del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento").

Le modifiche al Regolamento sono volte, inter alia, a:

(i) uniformare la normativa in materia di gestione collettiva del risparmio agli "Orientamenti sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA" dell'European Securities and Markets Authority (ESMA34-39-897) del 16 luglio 2020;

(ii) precisare una possibile modalità applicativa della facoltà del gestore di sospendere, in circostanze eccezionali di mercato, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) italiani aperti; e

(iii) chiarire la possibilità di differire nel tempo il pagamento delle commissioni di sottoscrizione. 

Quanto al punto sub (i), si precisa che il Regolamento è stato modificato al fine di prevedere, tra l'altro, la possibilità per Banca d’Italia di richiedere a una SGR (società di gestione collettiva del risparmio), SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso) la trasmissione della documentazione relativa a una prova di stress di liquidità per contribuire a dimostrare la capacità del fondo di essere conforme alle disposizioni applicabili, anche per quanto riguarda la possibilità di soddisfare le richieste di rimborso in condizioni normali e di stress.

Per quanto riguarda la facoltà dei gestori di sospendere, in situazioni eccezionali, il diritto di rimborso degli investitori negli OICR italiani aperti (cfr. punto sub (ii)), le modifiche prevedono che: "il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso o l’emissione di quote può essere sospeso nell’interesse dei partecipanti. Nel caso dei rimborsi, tali eventi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità (ad esempio, richieste di rimborso superiori a una percentuale del valore complessivo del fondo) richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all’interesse dei partecipanti". La durata complessiva dei periodi di sospensione così disposti non potrà mai superare la durata di un mese. Queste precisazioni hanno un impatto atteso positivo sui destinatari in quanto assicurano maggiore certezza sulle modalità applicative di un importante strumento di gestione straordinaria della liquidità del fondo. 

Infine, si segnala che le modifiche hanno chiarito che la normativa vigente non vieta il pagamento differito e graduale delle commissioni di sottoscrizione né prescrive una modalità specifica per il prelievo delle stesse. Tuttavia, a tutela degli investitori, in caso di commissioni di sottoscrizione a pagamento differito si richiama l’attenzione degli intermediari su: (i) il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa rilevante al fine di rappresentare chiaramente all’investitore l’importo effettivo dei costi che andrà a sostenere nel tempo; e (ii) il necessario allineamento tra il periodo di prelievo della commissione di sottoscrizione differita e l’orizzonte temporale di investimento.

Author: Luca Lo Pò and Claudio Saba

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