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Operazioni di assicurazione: limiti applicativi dell’esenzione IVA

30 March 2021
Con la sentenza del 25 marzo 2021, in causa C-907/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che la prestazione fornita per un assicuratore, composta da vari servizi, non è esente da IVA.

1. Premesse
Con la sentenza 25 marzo 2021, C-907/19, la Corte di Giustizia UE ha fornito importanti chiarimenti in merito all’IVA da versare per le prestazioni fornite a un assicuratore, comprendenti la concessione di una licenza per l’utilizzazione di un prodotto assicurativo, il collocamento di tale prodotto per conto dell’assicuratore e l’esecuzione dei contratti di assicurazione conclusi.

La causa riguarda una società che sviluppa, commercializza e colloca prodotti assicurativi.

Nell’ambito delle sue attività, tale società ha concluso un contratto con un assicuratore in base al quale doveva fornire tre tipi di servizi:

  • in primo luogo, essa metteva un prodotto assicurativo concepito per la copertura dei rischi speciali mediante una licenza di utilizzazione non esclusiva;
  • in secondo luogo, collocava per questo assicuratore dei contratti assicurativi, provvedendo ad adattare le polizze in caso di bisogno e valutando i rischi;
  • in terzo e ultimo luogo, provvedeva, segnatamente, alla gestione di tali contratti e alla liquidazione dei sinistri.

A fronte di tali servizi spettava una remunerazione sotto forma di provvigione di brokeraggio che la società ha riportato nella dichiarazione relativa all’imposta sul volume d’affari per l’esercizio 2011 in esenzione IVA. L’Ufficio finanziario ha contestato tale comportamento in quanto ha constatato l’esistenza di varie prestazioni distinte, tra le quali soltanto l’attività di intermediazione assicurativa era esentata dall’IVA.

Viene chiesto, in sostanza, alla Corte di Giustizia UE se l’esenzione IVA si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, laddove tali prestazioni debbano essere qualificate come prestazione unica in riferimento all’IVA.

2.La Sentenza 
Con la sentenza 25 marzo 2021, C-907/19, i giudici comunitari hanno affermato che il regime di esenzione IVA previsto per le operazioni assicurative non può trovare applicazione in una prestazione unica che comprende, quale elemento principale, la concessione di una licenza di utilizzo di un prodotto assicurativo a una società di assicurazioni e quali elementi accessori, il collocamento di tale prodotto per conto della stessa società, nonché la gestione dei contratti conclusi, in quanto si ritiene che la concessione della licenza di utilizzo del prodotto assicurativo non rientra nell'esenzione IVA ex art.135 par.1 lett. a) della direttiva 2006/112/CE per le operazioni di assicurazione e riassicurazione, in quanto il concedente è contrattualmente legato solo all'assicuratore che sfrutta il prodotto e non al soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione.

La dottrina che si è occupata della questione osserva che il servizio non rientra neppure tra le prestazioni "relative" a operazioni assicurative di cui al medesimo art.135 della summenzionata direttiva in quanto il prestatore dovrebbe essere in rapporto sia con l'assicuratore che con l'assicurato e la sua attività dovrebbe comprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti. Nel caso in esame, tali condizioni non si sono avverate così come non si è rilevata la circostanza che la società fornisca al medesimo assicuratore anche servizi di intermediazione, dovendosi considerare ai fini dell'esenzione solo il contenuto della prestazione specifica.

3.Conclusioni
La Corte di Giustizia dell'Unione europea tramite la citata sentenza ha pertanto stabilito che, in presenza di un’operazione costituita da più elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per stabilire se questa dia luogo, ai fini IVA, ad una prestazione unica o a prestazioni distinte. Si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.

Alla luce di quanto sopra descritto la Corte di Giustizia ha pertanto affermato che, qualora i diversi servizi resi dalla società in questione costituissero una prestazione unica ai fini IVA, tale prestazione comunque non potrebbe beneficiare dell'esenzione in quanto la prestazione principale non è esente da imposta.

Authors: Matteo Cerretti, Tancredi Marino and Vincenzo Lorusso.

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