• IT
Choose your location?
  • Global Global
  • Australian flag Australia
  • French flag France
  • German flag Germany
  • Irish flag Ireland
  • Italian flag Italy
  • Polish flag Poland
  • Qatar flag Qatar
  • Spanish flag Spain
  • UAE flag UAE
  • UK flag UK

Aumento del costo dei materiali: la compensazione straordinaria studiata dal Governo

05 August 2021

In sede di conversione del D.L. Sostegni-bis è stato introdotto l'art. 1-septies, disciplinante le compensazioni in corso d'opera volte a fronteggiare l'aumento dei costi delle materie prime: un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rileverà le variazioni superiori all'8% dei prezzi dei materiali da costruzione ed entro 15 giorni, con apposita istanza da inviarsi alla stazione appaltante, sarà possibile ottenere una compensazione in corso di esecuzione. Articolo dell'Avvocato Lidia Scantamburlo e del Dott. Ivan El Knizi.

L'incremento dei prezzi delle materie prime, che per alcune tipologie è aumentato in modo esponenziale negli ultimi mesi (ad esempio, il prezzo dell'acciaio è cresciuto del 130% tra novembre 2020 e marzo 2021), sta agitando da tempo il mondo delle costruzioni.

Dopo mesi di pressing da parte dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), il Governo è intervenuto in sede di conversione del D.L. Sostegni-bis prevedendo all'art. 1-septies un meccanismo speciale di compensazione in corso d'opera diretto a temperare gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi delle materie prime nel settore dei contratti pubblici. 

Il meccanismo di compensazione pensato dal Governo opererà, sostanzialmente, sulla base degli stessi principi già utilizzati nel 2008 (art. 1 decreto legge n. 162) e sarà applicabile a tutti i contratti d'appalto pubblici in corso d'esecuzione alla data del 25 luglio 2021, cioè alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suindicato D.L. Sostegni-bis
    
In breve, i principi contenuti all'art. 1-septies (rubricato Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) sono i seguenti

MECCANISMO GENERALE DI COMPENSAZIONE

  1. Con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021, verranno individuate le variazioni in aumento o in diminuzione superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre del 2021; 
  2. la compensazione sarà calcolata applicando la variazione del prezzo che eccede l’8% alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021; se la compensazione è riferita a più anni si terrà conto della variazione eccedente il 10% complessivo.

COMPENSAZIONE IN FAVORE DELL'APPALTATORE

- In caso di aumento dei prezzi dei materiali e conseguente compensazione a favore dell’esecutore (c.d. compensazione in aumento), l'appaltatore - entro il termine decadenziale di 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al precedente punto 1 - sarà tenuto a presentare alla Stazione appaltante una specifica istanza di "compensazione"

COMPENSAZIONE IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE

- In caso di diminuzione dei prezzi dei materiali e conseguente compensazione in favore della Stazione appaltante (c.d. compensazione in diminuzione), la procedura verrà avviata d’ufficio dalla medesima Stazione appaltante, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al precedente punto 1;
- nello specifico, il RUP accerterà con proprio provvedimento il credito della Stazione appaltante, procedendo ad eventuali recuperi.

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

Le Stazioni appaltanti provvederanno alle compensazioni attingendo:

a. alle risorse appositamente accantonate per imprevisti nei limiti del 50%;
b. alle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
c. alle somme derivanti da ribassi d'asta;
d. alle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Inoltre, è stata prevista - ove le risorse di cui al precedente elenco non risultassero sufficienti - l'istituzione del cd. "Fondo per l’adeguamento dei prezzi", con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Con riferimento al predetto Fondo si segnala che:

- con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da adottarsi entro il 23 settembre 2021, verranno stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse;
- per i concessionari privati di lavori pubblici è esclusa la possibilità di attingere alle risorse del cd. "Fondo per l'adeguamento dei prezzi". L'esplicito riferimento ai soli concessionari privati di lavori pubblici sembra fare salvi, invece, gli operatori privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero che eseguono le relative opere in regime di convenzione che, pertanto, avrebbero accesso al c.d. "Fondo per l’adeguamento dei prezzi".

 

Further Reading