• IT
Choose your location?
  • Global Global
  • Australian flag Australia
  • French flag France
  • German flag Germany
  • Irish flag Ireland
  • Italian flag Italy
  • Polish flag Poland
  • Qatar flag Qatar
  • Spanish flag Spain
  • UAE flag UAE
  • UK flag UK

Bonus R&S e innovazione

21 January 2022

Attraverso la legge di bilancio 2020 (art. 1 commi 198 – 209 L. 160/2019) è stato introdotto il "Bonus R&S e innovazione", il quale è stato poi confermato e prorogato attraverso le leggi di bilancio 2021 e 2022. 

Premessa:

Attraverso la legge di bilancio 2020 (art. 1 commi 198 – 209 L. 160/2019) è stato introdotto il "Bonus R&S e innovazione", il quale è stato poi confermato e prorogato attraverso le leggi di bilancio 2021 e 2022. Tale agevolazione prevede l'attribuzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che sono situate nel territorio dello stato italiano e che, a prescindere dalla loro forma e natura giuridica, sostengono investimenti in attività di ricerca e sviluppo; innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica). Al fine di andare ad incentivare le imprese ad attuare un processo di modernizzazione della loro attività commerciale.

Il credito d’imposta per R&S:

Con la denominazione ricerca e sviluppo (R&S) essa si intende quel complesso di attività intraprese in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze, sia per utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni. La manovra ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti realizzati dalle imprese nell'ambito R&S, predisponendo delle aliquote diverse a seconda del periodo temporale in cui è sostenuto:

  • Per il periodo d'imposta 2022, il credito riconosciuto è in misura pari al 20% dei costi (al netto delle altre sovvenzioni o agevolazioni a qualsiasi titolo ricevuti), con un limite massimo di 4 milioni di euro all'anno;
  • Per il periodo d'imposta che va dal 2023 al 2031 compreso, il credito riconosciuto è in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro all'anno.

Inoltre, per le strutture produttive che sono situate specificamente nelle regioni del Mezzogiorno è riconosciuto un credito d'imposta, fino al 2022, così articolato:

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

Per ciò che concerne l'ambito oggettivo, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, quelle di ricerca industriale e quelle di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Tali attività di R&S ricomprese nell'agevolazione sono specificate all'art. 2 del DM 26/05/2020 del Mise, sulla base dei criteri contenuti nel manuale di Frascati dell'OCSE.

Per quanto riguarda i costi, confermata l’ammissibilità delle:

  • Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Formano la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: i) di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; ii) in possesso di un titolo di dottore di ricerca, o iscritti a un ciclo di dottorato di ricerca; iii) assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
  • Spese relative a beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (quote di ammortamento, canoni di locazione), per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo, e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.
  • Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Mentre, per quelli stipulati con soggetti esteri, tali spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 4.9.96.
  • Spese relative a privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica (quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso), nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro, e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Sono escluse le operazioni infragruppo.
  • Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili.
  • Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti.

Il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica:

Con la denominazione “innovazione tecnologica” tendenzialmente s’intende l'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli. La legge di Bilancio prevede anche a favore di tali attività un credito d’imposta di cui possono beneficiarne le imprese, a prescindere dalla loro natura e dimensione.

Il credito d’imposta riconosiuto per le attività di innovazione tecnologica, è previsto:

  • fino al periodo d'imposta in corso al 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta del 2024, e fino a quello in corso al 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni.

Mentre, in relazione alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente miglio-rati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

  • fino al periodo d'imposta in corso al 2022, in misura pari al 15%, con un limite massimo annuale di 2 milioni;
  • per il periodo d'imposta successivo, cioè il 2023, il credito è in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni;
  • dal periodo d'imposta successivo, cioè il 2024, e fino a quello in corso al 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni.

Rientrano tra le attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Queste sono ulteriormente definite agli artt. 3 e 5 del DM 26.5.2020 definiscono le attività di innovazione agevolate, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Le spese agevolabili che formano la base di calcolo per il credito d’imposta dell’innovazione tecnologica sono:

  • Le spese relative al personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato, e assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.
  • Le spese inerenti a beni materili mobili e software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese), per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo, e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili.
  • Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.
  • Le spese relative ai servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero a quelle relative a contratti stipulati per attività svolte direttamente da parte del commissionario.
  • Le spese inerenti ai materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.

Modalità di fruizione:

Il credito d'imposta riconosciuto è spettante e utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo e a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e nemmeno del valore di produzione ai fini IRAP. Tuttavia, il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

L'agevolazione per poter essere fruita richiede necessariamente il rispetto di specifici obblighi documentali. Tra i quali spiccano gli obblighi di certificazione, ove l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In secondo luogo, si richiede una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto; e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000. Mentre, nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre, Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019). Tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso alla misura.

In conclusione, il credito d'imposta rimane cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Collaborazione tra Mise e Agenzia delle Entrate:

Quando con la Legge di Bilancio 2020 era stata introdotta questa procedura, l’intento era quello di garantire una maggior tutela del contribuente. Ne derivò però un contesto di incertezza che è stato causato da una sommaria rappresentazione delle tecnicalità del beneficio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Così il Mise ha suggerito all’Agenzia delle entrate di disapplicare, in occasione delle verifiche fiscali, le sanzioni amministrative stante l’obiettiva condizione di incertezza normativa. Ad ulteriore riprova della confusione creata dall’Amministrazione finanziaria a seguito dell’emanazione dei suddetti documenti di prassi, vi è peraltro la recente introduzione della c.d. “sanatoria del credito R&S” proprio per porre un rimedio ai disagi causati nell’ambito delle attività di verifica intraprese nel corso degli ultimi anni.

Se, quindi, l’intento del legislatore del credito R&S e innovazione era quello di superare le difficoltà operative riscontrate nella pratica rispetto al vecchio credito R&S, rendendo effettiva la procedura di collaborazione tra il MISE e l’Agenzia delle entrate, si è però persa l’occasione di introdurre l’obbligatorietà, per quest’ultima, di acquisire preventivamente il parere tecnico del MISE; diversamente, infatti, anche solo la scelta dell’Agenzia delle entrate di “interpellare” o meno il MISE sfocia di per sé in un eccesso di potere, in quanto manca una competenza di carattere tecnico da parte dei funzionari.

Infine, sulla necessità di acquisire il parere tecnico del MISE, ancorché lo stesso non sia obbligatorio, si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, nello specifico la Ctp di Ancona (sentenza 392/2/2021) che ha istituito o l’annullamento di un atto di recupero del credito R&S per eccesso di potere poiché anche solo la possibilità di richiedere il parere del MISE presuppone una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dall’Agenzia delle entrate se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e, quindi, delle strutture in seno al MISE o ad altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes.

Authors: Tancredi Marino, Francesco Provenzano, Samuela Angelucci e Silvano Pasquino.

Further Reading