L’interpretazione “stringente” dell’Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di utilizzare la definizione di holding ex art. 162-bis del T.U.I.R. nei conferimenti di partecipazioni minoritarie ai sensi dell'art. 177, comma 2-bis, che disciplina il regime di realizzo controllato, entra in conflitto con la riconosciuta portata generale della norma, oltre al fatto che, per poter usufruire del regime del realizzo controllato, la richiesta del Fisco, di far riferimento al rapporto fra il valore corrente delle partecipazioni detenute della società scambiata e il suo valore corrente complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica, pone il contribuente in una posizione di evidente svantaggio.
Authors: Tancredi Marino and Samuela Angelucci