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L'industria dello Shipping al tempo del COVID19: le principali misure adottate dal Governo Italiano nel Decreto "Cura Italia" (D.L. n.18/2020)

30 March 2020
Con il Decreto "Cura Italia" il Governo ha introdotto strumenti in favore del settore marittimo con l'obiettivo di contrastare l'improvvisa diminuzione del traffico passeggeri e merci causato dalla pandemia di COVID-19.

Attraverso tali misure, di seguito schematicamente analizzate, il Governo punta a far sì il commercio marittimo nazionale non si fermi di fronte al momentaneo lockdown globale.  Nello spcifico, il Decreto prevede:

all'art. 61, la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali. I versamenti riprenderanno, senza applicazione di sanzioni o interressi, attraverso il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure tramite rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili, a decorrerre da maggio 2020. Il Decreto ha infatti incluso i gestori di servizi di trasporto marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, di merci e passeggeri tra i soggetti destinatari di tale misura in quanto operanti in uno tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia in corso;

all'art. 92 commi 1, 2 e 3:

o la mancata applicazione della tassa di ancoraggio destinata alle Autorità di Sistema Portuale dalla data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) fino al 30 aprile 2020. Tale misura viene introdotta al fine di contrastare l'improvvisa riduzione del commercio marittimo attraverso strumenti di incentivo per le navi agli scali nei porti italiani. Il Governo ha tuttavia previsto un indennizzo in favore delle suddette Autorità, pari ad Euro 13,6 milioni per l'anno 2020, al fine di compensare le mancate entrate (art. 92 comma 1); 

o la sospensione dei canoni relativi ad imprese portuali, fornitori di manodopera temporanea e terminalisti in tutti i porti nazionali dalla data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo) fino al 31 luglio 2020. I canoni sospesi dovranno tuttavia essere versati (secondo le modalità previste dall'Autorità di Sistema Portuale destinataria del pagamento), entro il 31 dicembre 2020, in unica soluzione oppure mediante rateizzo ma senza applicazione si sanzioni ed interessi (art. 92 comma 2);

o l'automatico differimento di 30 giorni del pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del Decreto (17 marzo 2020) ed il 30 aprile 2020, senza applicazione di interessi (art. 92 comma 3). Ciò, sempre nell'ottica di contrastare effetti economici negativi derivanti dalla pandemia.

Inoltre, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con il D.M. 125 del 19 marzo 2020, ha emanato specifiche disposizioni per il settore crocieristico. Tale provvedimento infatti dispone la sospensione dei servizi di crociera, da parte di tutte le navi passeggeri battenti bandiera italiana ed il blocco all'ingresso nei porti nazionali delle navi da crociera battenti bandiera estera, fino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriore e probabile proroga.

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