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Golden Power: nuove misure?

09 April 2020
Nel contesto dell'emergenza per il c.d. Coronavirus, il Governo italiano ha adottato il d.l. n. 23/2020 ("Decreto Liquidità"), contenente misure urgenti, inter alia, in tema di poteri speciali (c.d. golden power), volti a tutelare, mediante imposizioni di prescrizioni ed obblighi di notifica, alcuni settori strategici. 

Nel contesto dell'emergenza per il c.d. Coronavirus, il Governo italiano ha adottato il d.l. n. 23/2020 ("Decreto Liquidità"), contenente misure urgenti, inter alia, in tema di poteri speciali (c.d. golden power), volti a tutelare, mediante imposizioni di prescrizioni ed obblighi di notifica, alcuni settori strategici. 

Il Legislatore era recentemente intervenuto sulla materia, ampliando l'ambito applicativo della c.d. golden power dal settore della difesa e della sicurezza nazionale al settore della tecnologia 5G. Il Decreto Liquidità non è intervenuto in maniera rilevante in tali settori, ma ha invece, da un lato, accresciuto i poteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il caso di violazione delle disposizioni in tema di notifica e, dall'altro lato, ha ampliato il novero dei settori strategici.

Esaminiamo nel prosieguo, in termini generali, le principali novità introdotte dal Decreto Liquidità sul tema.

1. Nuovi settori strategici

Anzitutto, l'art. 15 del Decreto Liquidità prevede che le disposizioni già emanate in merito a settori strategici quali quello della difesa, della sicurezza nazionale e della tecnologia 5G siano estese a molteplici nuovi settori (individuati mediante il richiamo all'art. 4 del Regolamento EU n. 459/2019), tra cui quello delle infrastrutture critiche, fisiche o virtuali (tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, inclusive di quelle creditizie e assicurative, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture), quello delle tecnologie critiche e dei prodotti a duplice uso (tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie), quello della sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici (tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare) e quello dell'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni, o inerenti quello della libertà e del pluralismo dei media ("Nuovi Settori Strategici").

2. Nuove regole

In aggiunta ai poteri speciali già previsti dalla legislazione nazionale vigente, il Decreto Liquidità ha introdotto, anzitutto, fino all'adozione e all'entrata in vigore di un ulteriore e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'obbligo di notificare entro 10 giorni dall'acquisto, a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengano " beni e rapporti" nei Nuovi Settori Strategici. 

La disposizione appena vista, seguendo un'interpretazione letterale, imporrebbe la notifica di ogni operazione nei settori indicati, a prescindere dall'entità dell'acquisto e/o dal soggetto che procede con l'operazione (in tesi, anche da un soggetto italiano per importi "irrilevanti"). Aderendo, invece, ad un'interpretazione sistematica, in forza delle previsioni in tema di notifica richiamate nella disposizione in esame, la notifica potrebbe essere limitata alle operazioni da parte di soggetti estranei all'Unione Europea e tali da "determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto" (in linea con quanto già previsto per i settori strategici a suo tempo individuati).

Fermo quanto precede, il Decreto Liquidità stabilisce altresì che, fino al 31 dicembre 2020, sono soggette a notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei Nuovi Settori Strategici o in quelli individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; 
b) entro 10 giorni, gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazione da parte di soggetti esteri, inclusi quelli appartenenti all’Unione Europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore dell'investimento sia complessivamente pari superiore ad Euro 1 milione, prevedendo altresì l'obbligo di notifica per le ulteriori operazioni di acquisto, alle soglie indicate nel provvedimento (15%, 20%, 25% e 50%.)

infine, merita di essere segnalata la possibilità, per CONSOB, prevista dall'art. 17 del Decreto Liquidità, di prevedere, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, per un limitato periodo di tempo, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso ai fini della comunicazione di acquisto di partecipazioni rilevanti.

3. Rafforzamento dei poteri di indagine e sanzionatori

Il Decreto Liquidità rafforza i poteri per un'efficace esercizio della golden power. Nel dettaglio, all'art. 16 del richiamato provvedimento, è previsto che l'esercizio dei poteri speciali non sia più subordinato alla notifica dell'operazione e/o dell'atto; conseguentemente, anche in assenza di notifica, il Governo potrà intervenire con i poteri speciali. Inoltre, per rafforzare l'efficacia di tale previsione e, più in generale, l'esercizio dei poteri speciali, è stata prevista la possibilità di chiedere informazioni ed ordinare l'esibizione di documenti a pubbliche amministrazioni, enti pubblico o privati, soggetti terzi.