In data 30 dicembre 2020, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 18 dicembre 2020 (il "DPCM 179") (3) e n. 180 del 23 dicembre 2020 (il "DPCM 180") (4) in materia di "golden power".
In particolare, il DPCM 179 ha individuato, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (5) nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019. Nello specifico, sono stati considerati di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, tra l'alto, i seguenti beni e rapporti:
(i) nel settore dell'energia:
a) le infrastrutture critiche (6) presso cui sono collocati o da collocare combustibili, materiali nucleari o rifiuti radioattivi, nonché le tecnologie e le infrastrutture che realizzano il trattamento, la gestione e il trasporto dei medesimi combustibili, materiali e rifiuti;
b) gli immobili fondamentali per l'utilizzo delle infrastrutture critiche;
c) i depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi di capacità uguale o superiore a 100.000 (centomila) metri cubi utilizzati per il mercato nazionale, le infrastrutture di stoccaggio di GNL di capacità uguale o superiore a 10.000 (diecimila) metri cubi, gli oleodotti per l'approvvigionamento dall'estero, anche con destinazione verso altri Stati, e gli oleodotti per l'approvvigionamento agli aeroporti intercontinentali;
d) le tecnologie critiche (7), incluse le piattaforme, di gestione dei mercati all'ingrosso del gas naturale e dell'energia elettrica;
e) le attività economiche di rilevanza strategica svolte nel settore dell'energia, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 (trecento) milioni di Euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a 250 (duecentocinquanta) unità;
(ii) nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari:
a) le infrastrutture critiche, incluse le piattaforme, per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per l'offerta di servizi di base dei depositari centrali di titoli e di servizi di compensazione in qualità di controparte centrale nonché per la compensazione o il regolamento dei pagamenti;
b) le tecnologie critiche, quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, funzionali all'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati; le tecnologie digitali relative a sistemi e servizi di pagamento, di moneta elettronica e di trasferimento di denaro, gestione della liquidità, attività di prestito, factoring, trading, gestione di investimenti; etc.;
c) le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 (trecento) milioni di Euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a 250 (duecentocinquanta) unità;
(iii) nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cyber-sicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie:
a) le tecnologie critiche applicate nell'automazione industriale funzionali alla produzione di macchine automatiche, macchine utensili a controllo numerico, sistemi ciberfisici di fabbrica;
b) le tecnologie critiche per la robotica collaborativa, la tecnologia "Machine To Machine Communication" (c.d. "M2M"), le tecnologie relative all'apprendimento automatico computerizzato (c.d. "Machine Learning");
c) le tecnologie critiche, inclusi i sistemi, per lo sviluppo di software critici o sensibili progettati per simulare conversazioni con esseri umani (c.d. "Chatbot");
d) le tecnologie basate su registri distribuiti (c.d. "blockchain"); etc.;
(iv) nel settore della libertà e del pluralismo dei media:
a) le attività economiche a carattere nazionale e di rilevanza strategica svolte dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dai soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, dalle agenzie di stampa, dagli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, dai soggetti esercenti l'editoria elettronica.
Invece, il DPCM 180 (8) ha individuato le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore energetico (9), nel settore dei trasporti (10) e nel settore delle comunicazioni (11).
Il DPCM 179 e il DPCM 180, inoltre, precisano che l'esercizio del "golden power" da parte del Governo italiano non si applica (12) alle tipologie di atti e operazioni posti/e in essere all'interno di un medesimo gruppo, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata (o, nei casi previsti dal DPCM 179, quando non comportano il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea), mutamenti dell'oggetto sociale, scioglimento della società o modifica di clausole statutarie, etc.
Anche in tali casi, restano fermi, comunque, gli obblighi di notifica e di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 2, commi 2, 2-bis e 5, del Decreto-Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56.
Il DPCM 179 e il DPCM 180 entrano in vigore il 14 gennaio 2020.
(1) Recante il "Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".
(2) Recante il "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".
(3) Recante il "Regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".
(4) Recante il "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56".
(5) Emanato in attuazione del comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. I beni e i rapporti individuati dal DPCM 179 sono ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
(6) Per tali intendendosi le infrastrutture essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione.
(7) Per tali intendendosi le tecnologie essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del benessere economico e sociale della popolazione, nonché per il progresso tecnologico.
(8) Emanato in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
(9) Sono inclusi in tale ambito: (i) la rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, nonché' gli impianti di stoccaggio del gas; (ii) le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore; (iii) la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; (iv) l'attività di gestione e immobili fondamentali connessi all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui ai punti precedenti.
(10) Sono inclusi in tale ambito: (i) i porti di interesse nazionale; (i) gli aeroporti di interesse nazionale; (iii) gli spazioporti nazionali; (iv) la rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee; (v) gli interporti di rilievo nazionale; (vi) le reti stradali e autostradali di interesse nazionale.
(11) Gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza, nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi rapporti convenzionali. Sono inclusi gli elementi dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.
(12) Tali esclusioni non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Authors: Luca Lo Po' and Claudio Saba.