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Il Destino Delle Imprese Di Assicurazione Con Sede Nel Regno Unito Post Brexit

18 January 2021
È ormai prassi consolidata quella di raccogliere a fine anno e in un unico decreto legge la proroga di tutte le scadenze normative (c.d. Decreto Milleproroghe), riguardanti materie eterogenee tra loro. Questa prassi, inaugurata nel 2001, ha avuto l’avallo della Corte Costituzionale nel febbraio 2012 e può adesso considerarsi una vera e propria – seppur dibattuta – tradizione italiana. 

Tra il blocco degli sfratti e i Cinema Bond dell’Istituto Luce, tra emergenza sanitaria, smart working, appalti, sanità e scuola, un argomento di interesse spiccatamente assicurativo merita la nostra attenzione e riguarda l’operatività temporanea degli assicuratori britannici post Brexit.

Il periodo di transazione e il Decreto Legge "Milleproroghe" 31 dicembre 2020 n. 183

Come noto, il 24 gennaio 2020 è stato firmato l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea: il 31 dicembre 2020 si è concluso il c.d. periodo di transizione da esso previsto. Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato, appunto, in data 31 dicembre 2020 (il "Decreto"), il Governo italiano ha provveduto a fissare il regime, ancora di carattere transitorio, applicabile all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito.

L'articolo 22 del Decreto e le disposizioni inerenti gli Assicuratori Britannici

Il Decreto – art. 22, commi da 6 a 9 - consente agli operatori britannici (i.e. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito, le "Imprese UK") di continuare a svolgere determinate attività in Italia, così statuendo che:

i. le Imprese UK abilitate a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento ex artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni Private (“CAP“) vengano cancellate dall’Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all’articolo 26 CAP;

ii. le Imprese UK possono proseguire l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data (i.e. al 31.12.2020) senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall’impresa nel piano di cui al comma 7, lett. b) del medesimo art. 22.

Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico; iii. Le Imprese UK inoltre:

a. informano, entro il 15 gennaio 2021, i contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b. presentano all’IVASS, entro il 31 marzo 2021, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c. trasmettono all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

iv. È concesso al contraente di polizza il diritto di recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti di assicurazione che hanno durata superiore all’anno, tramite comunicazione scritta all’Impresa UK, con effetto alla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso, ovvero esercitando altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale. Le clausole di tacito rinnovo già pattuite perdono automaticamente di efficacia;

v. In ogni caso, alle Imprese UK, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del CAP.

Gli Assicuratori italiani che operano nel Regno Unito

Il comma 10 dell'art. 22 del Decreto prevede, invece, la possibilità per le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, di continuare a esercitare l'attività assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

Il Decreto non contempla alcuna previsione specifica con riferimento al regime applicabile agli intermediari assicurativi e riassicurativi UK operanti in Italia (in libera prestazione di servizi o di stabilimento).

L'IVASS ha pubblicato in data 15.1.2021 un comunicato informativo che dà conto delle norme previste nel Decreto, ponendo in risalto gli obblighi previsti per le imprese assicurative e i diritti per la platea dei consumatori.

Authors: Matteo Cerretti, Mauro Modica and Sabrina Palermo.

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