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Caro materiali: in Gazzetta il Decreto Ministeriale che disciplina le modalità di accesso al Fondo da 100 milioni

15 November 2021

Il 28 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale disciplinante le modalità di accesso al Fondo da 100 milioni per le compensazioni da caro materiali nel settore edile: laddove la Stazione appaltante non disponga di risorse proprie sufficienti per le compensazioni, le stesse dovranno presentare al MIMS apposita istanza di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo superi la quota di 100 milioni assegnata al Fondo, le Stazioni appaltanti parteciperanno in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 

1. Il meccanismo di compensazione previsto dal D.L. Sostegni-bis.

Per fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi di materiali da costruzione verificatosi nel primo semestre del 2021, il Governo – in sede di conversione del c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021) – ha introdotto, all'art. 1-septies, un apposito meccanismo di compensazione in corso d'opera specifico per i contratti di lavori pubblici.

Nello specifico, con la norma citata, è stato previsto che gli appaltatori possono richiedere alle Stazioni appaltanti compensazioni per gli aumenti dei prezzi di materiali da costruzione

  • relativamente alle sole quantità dei materiali utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L., ovvero annotate sotto la responsabilità di quest'ultimo nel libretto delle misure, nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
  • nei limiti delle variazioni di prezzo eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

La Stazione appaltante provvede alle compensazioni, così come sopra calcolate,

  • nei limiti del 50% per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico relativo allo specifico appalto;
  • ovvero con ulteriori risorse derivanti dal ribasso d'asta (qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti)
  • o riferibili ad altri interventi ultimati di competenza della medesima Stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. Sostegni-bis (e. 25 luglio 2021).

In caso di insufficienza delle risorse proprie della Stazione appaltante (da reperirsi secondo le modalità sopra indicate), è stato previsto che si provveda alla copertura degli oneri mediante il "Fondo per l’adeguamento dei prezzi" cui è stata attribuita una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce il limite massimo di spesa.

L'operatività del meccanismo di compensazione sopra descritto è stata subordinata all'emanazione di due decreti attuativi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili:

  • un primo decreto, volto a disciplinare le modalità di accesso al Fondo, che è stato pubblicato in Gazzetta lo scorso 28 ottobre;
  • un secondo decreto, preposto al rilevamento delle variazioni dei prezzi, al momento non ancora pubblicato.

Dalla pubblicazione di tale secondo decreto decorrerà il termine di 15 giorni, previsto a pena di decadenza, entro cui gli appaltatori potranno presentare l'istanza di compensazione alle Stazioni appaltanti.

Conseguentemente, allo stato, non è ancora possibile presentare istanza di compensazione, essendo necessario attendere la pubblicazione del secondo decreto attuativo recante le variazioni dei prezzi.

2. Le modalità di accesso al Fondo

Come sopra anticipato, le Stazioni appaltanti provvedono con risorse proprie, ove disponibili, agli oneri dovuti per la compensazione dei maggiori costi sopportati dagli appaltatori.

Ove tali risorse siano insufficienti, l'art. 2 del decreto MIMS del 28 ottobre scorso, nel disciplinare le modalità di accesso al Fondo, ha previsto che le Stazioni appaltanti (le cui risorse siano insufficienti per il ristoro delle richieste di compensazione ricevute) dovranno inviare, a mezzo PEC, al MIMS apposita istanza di accesso al fondo entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del secondo decreto attuativo, volto a rilevare l'aumento percentuale dei prezzi delle materie prime (decreto che, come detto, non è stato ancora pubblicato).

L'istanza di accesso al Fondo da presentarsi a cura della Stazione appaltante dovrà contenere

  • dichiarazione della Stazione appaltante attestante l'insufficienza delle risorse finanziarie proprie, da individuarsi secondo le modalità sopra descritte;
  • la domanda di compensazione presentata dall'appaltatore (la quale, lo si ricorda, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del secondo decreto attuativo);
  • la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;
  • l'attestazione della Stazione appaltante relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente (ovvero se la stessa sia piccola, media o grande impresa).

3. La ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

Il comma 8 dell'art. 1-septies del Decreto Sostegni-bis ha previsto che "con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, …, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse".

In attuazione della suddetta norma, il decreto del MIMS pubblicato il 28 ottobre ha previsto che le risorse del Fondo vengano così ripartite:

  • 34 milioni di euro sono destinati alle piccole imprese, intendendosi per tali quelle imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro ovvero in possesso di attestazione SOA per le classifiche I e II;
  • 33 milioni di euro sono destinati alle medie imprese, intendendosi per tali quelle in possesso di attestazione SOA per le classifiche III e VI;
  • 33 milioni di euro sono infine destinati alle grandi imprese, intendendosi per tali quelle in possesso di attestazione SOA per le classifiche VII o VIII;

Il decreto ministeriale specifica, inoltre, che

  • la ripartizione delle risorse del Fondo prescinde dal valore del singolo contratto assunto e che
  • nel caso di raggruppamenti temporanei, la ripartizione avviene esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta dall'impresa mandataria.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo superi la quota di 100 milioni assegnata al Fondo, è previsto che le Stazioni appaltanti partecipino in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.

In caso di insufficienza delle risorse non è previsto, dunque, alcun criterio cronologico e la percentuale di partecipazione alle risorse del Fondo sarà determinata rapportando la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria di impresa.

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