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Regolamento FinTech in Gazzetta Ufficiale

07 July 2021

In data 2 luglio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 100 del 30 aprile 2021, concernente il "regolamento recante attuazione dell’articolo 36, commi 2 -bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech" (il "Regolamento").

In data 2 luglio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 100 del 30 aprile 2021, concernente il "regolamento recante attuazione dell’articolo 36, commi 2 -bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech" (il "Regolamento").

Occorre preliminarmente precisare che il Regolamento ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 36 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (il "Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale, tra l'altro:

(i) ha previsto l’adozione di uno o più regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze per la disciplina dei c.d. "regulatory sandbox". Con tale intervento legislativo si introduce nell'ordinamento nazionale uno strumento finalizzato a consentire sperimentazioni di applicazioni "FinTech" che, mediante nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, possano consentire l'innovazione di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati (1);

(ii) ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il c.d. "Comitato FinTech" e demanda a uno o più regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle relative attribuzioni (2).

Pertanto, il Regolamento, che attua quanto previsto dal Decreto Crescita, si articola in 2 (due) Capi. 

Il Capo I disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni del Comitato FinTech. Il Comitato FinTech, in particolare, ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità; può, inoltre, invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza.

Il Capo II, invece, reca le norme in materia di sperimentazione FinTech (c.d. "regulatory sandbox"), individuando le attività per le quali può essere richiesta la sperimentazione, i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le modalità di accesso alla sperimentazione, l’ambito operativo della sperimentazione e, infine, la disciplina della conclusione della fase di sperimentazione (3). 

La sperimentazione dovrà essere a tempo (con una durata massima prestabilita, pari a 18 (diciotto) mesi), conformarsi al principio di proporzionalità e deve essere caratterizzata da requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, tempi di autorizzazione ridotti e perimetri di operatività definiti.

In termini generali, il Regolamento è volto a promuovere l’innovazione tecnologica consentendo alle imprese FinTech di testare nuovi servizi e prodotti legati all’impiego di tecnologie informatiche, nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, sotto il monitoraggio dell'Autorità di Vigilanza competente e per un periodo di tempo limitato. 

References:

  1. Cfr. articolo 36, comma 2-bis, del Regolamento.
  2. Cfr. articolo 36, comma 2-octies, del Regolamento.
  3. In termini più generali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del Decreto Crescita, il Regolamento ha individuato e stabilito i criteri per determinare: (i) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; (ii) i requisiti patrimoniali; (iii) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere; (iv) i perimetri di operatività; (v) gli obblighi informativi; (vi) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; (vii) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; (viii) i profili di governo societario e di gestione del rischio; (ix) le forme societarie ammissibili; (x) le eventuali garanzie finanziarie; (xi) l'iter successivo al termine della sperimentazione
Authors: Luca Lo Po' e Claudio Saba 

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