• IT
Choose your location?
  • Global Global
  • Australian flag Australia
  • French flag France
  • German flag Germany
  • Irish flag Ireland
  • Italian flag Italy
  • Polish flag Poland
  • Qatar flag Qatar
  • Spanish flag Spain
  • UAE flag UAE
  • UK flag UK

Nuove previsioni del codice deontologico forense in materia di equo compenso

15 April 2024

Nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il testo del nuovo articolo 25-bis del Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso.

La disposizione, inserita nel Titolo II, destinato a regolare i rapporti dell'avvocato con il cliente e la parte assistita, è stata introdotta in ragione ed in attuazione delle previsioni di cui alla Legge n. 49 del 21.04.2023, art. 5, comma 5, che già poneva ai professionisti appartenenti ad ordini e collegi professionali l'obbligo di preventivare il proprio compenso in maniera "giusta, equa e proporzionata", richiedeva l'introduzione di sanzioni per il professionista che violava tale dovere, e sanzionava con la nullità quelle clausole afferenti ai corrispettivi predisposte unilateralmente dal Professionista lesive dei criteri previsti da tale legge.

Come noto, la citata legge si applica a tutti i rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, che siano regolati da convenzioni e che hanno ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di: imprese bancarie e assicurative e loro controllate, mandatarie; imprese con più di 50 lavoratori; imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Dando impulso a tale previsione normativa, il CNF ha introdotto il nuovo articolo 25-bis, così formulato:

  1. "L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti."
  2. "Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia."
  3. "La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento."

L'introduzione di questa nuova disposizione costituisce una innovazione importante, in particolare per la previsione dell'obbligo dell'avvocato di informare, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di equo compenso.

Tale obbligo dovrà essere rispettato in tutti i casi in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi altra forma di accordo con il cliente sia predisposta unilateralmente dall'avvocato. Inoltre, la sanzione prevista per la violazione del suddetto obbligo consiste nella nullità della pattuizione intervenuta tra avvocato e cliente.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il terzo comma dell'articolo 25-bis introduce una differenza rilevante nelle sanzioni comminate; differenza, questa, come si legge dal verbale di approvazione della nuova norma deontologica, dovuta alla diversa lesività degli illeciti previsti dal legislatore. Tali illeciti consistono, da un lato, nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti e, dall'altro lato, nella violazione dell'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. A fronte di tale diversità, è stata proposta la sanzione minima dell'avvertimento nel caso di violazione dell'obbligo di informare il cliente di cui al secondo comma, e la sanzione più grave (la censura) in caso di violazione del primo comma, ossia laddove l'avvocato accetti compensi inferiori ai parametri forensi, così violando – ferma la nullità della pattuizione - in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso.

Alla luce di quanto esposto, è evidente l'importanza di tale nuova disposizione in materia di equo compenso. Ad oggi, si attende la pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore, decorsi sessanta giorni dalla predetta pubblicazione. 

We would like to thank Federica Ferri for their contribution to this article. 

Further Reading