Con questa pronuncia, il Tribunale di merito ha evidenziato come la mancata adozione di sistemi di sicurezza (come l'antifurto oppure il GPS), finalizzati ad impedire intromissioni non autorizzate negli automezzi e nei vani di carico, integri una condotta caratterizzata da colpa grave da parte del vettore.
Richiamandosi alla risalente pronuncia della Corte di Cassazione n. 6612 del 2014, il Tribunale ha ribadito, infatti, che “[…] l’impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile”.
Con tale Sentenza, è stato, perciò, confermato che la presunzione di responsabilità del vettore prevista dall’art. 1693 c.c. può essere superata solo qualora la perdita della merce derivi da caso fortuito, tra cui rientrano la forza maggiore e il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità nei soli casi di effettiva imprevedibilità o inevitabilità dell’evento che, quindi, andrà accertata case-by-case.