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L'Assicurazione sulla vita a favore degli “eredi legittimi” - Il punto di vista della Cassazione

05 March 2025

Sia con la Sentenza delle Sezioni Unite n. 11421 del 30 aprile 2021, sia con la recente ordinanza della Terza Sezione n. 28749 del 7 novembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto alla liquidazione dell’indennizzo dovuto agli eredi genericamente indicati come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita

La Corte di Cassazione è tornata nuovamente a chiarire la corretta interpretazione da assegnare alla locuzione "eredi legittimi" quando la stessa viene utilizzata dallo stipulante per designare il beneficiario della polizza vita a favore di terzi.

È noto come la fattispecie dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi con l'art. 1920 c.c., rechi la disciplina della designazione del beneficiario della stessa la quale può (i) essere determinata solo genericamente ovvero (ii) avvenire o nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione comunicata all'assicuratore ovvero anche con testamento, con la precisazione, al terzo ed ultimo comma, che il terzo designato, per effetto della designazione, acquisterà un diritto proprio ai vantaggi derivanti dal contratto assicurativo.

Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, la Terza Sezione civile aveva rimesso al vaglio delle Sezioni Unite tre quesiti giuridici, ossia (i) se l’espressione “eredi legittimi” contenuta nelle polizze vita si riferisca a coloro che, in astratto, sono delati e dunque rivestono tale qualità, oppure agli eredi effettivamente destinatari dell’eredità, (ii) se l’istituzione di eredi testamentari possa interferire, in sede di liquidazione dell’indennizzo, con l’individuazione degli “eredi legittimi” ai fini della liquidazione dell’indennizzo e (iii) se, in tale seconda ipotesi, l’indennizzo debba essere ripartito tra gli “eredi legittimi” beneficiari in proporzione alle quote ereditarie oppure, stante la sua natura di “diritto proprio” ex art. 1920, comma 3, c.c., in parti uguali.

Quanto ai primi due quesiti, superando impostazioni minoritarie pure presenti in giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno chiarito che la designazione in favore dei beneficiari di una polizza vita, qualunque sia la forma, è da considerarsi sempre un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché il verificarsi dell'evento sostanzia il momento in cui diviene esigibile il diritto che i terzi hanno acquistato per effetto della designazione ex art. 1920, comma 3, c.c, restando irrilevante a tal fine ogni vicenda connessa alla rinuncia o all’accettazione dell’eredità.

La sentenza delle Sezioni Unite chiariva, poi, che l’istituzione di eredi testamentari non revoca, ex art. 1921 c.c., la designazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari di una polizza vita, né costituisce nuova designazione, salvo che risulti un’inequivoca volontà del contraente/testatore in tal senso.

Con riferimento al terzo quesito posto dalla III Sezione, la Corte di Cassazione, partendo dalla ricordata qualificazione della designazione del beneficiario, affermava, di conseguenza, che l'erede ricava il suo diritto dal contratto di assicurazione, e non già dalla sua qualità di erede. Sicché la menzione degli “eredi” nella clausola di designazione, risulta funzionale soltanto all’individuazione degli aventi diritto al beneficio assicurativo e non implica l’applicazione delle regole successorie nell'ambito della ripartizione dello stesso.

Quanto invece alle conseguenze derivanti dalla (differente) ipotesi di premorienza del "futuro" erede, designato quale beneficiario della prestazione assicurativa, le Sezioni Unite hanno chiarito che in caso di sua premorienza (rispetto a quella dell'assicurato) opera l'art. 1412, co. 2, c.c. in virtù del quale "la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente".

Come accennato poc'anzi, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, è stato recentemente confermato con l'ordinanza n. 28749 del 7 novembre 2024 con la quale la III Sezione della Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia censurata, ha osservato come la Corte d'Appello, nel decidere la controversia, aveva correttamente ritenuto il diritto dei beneficiari alla prestazione assicurativa – nel caso di specie, gli eredi genericamente designati – in parti eguali, a prescindere dal riparto ereditario tra gli eredi.

A dire della III Sezione, tale riparto sostanzia regola generale di interpretazione della polizza di cui all'art. 1920 c.c., al punto da ritenere inesistente un preciso dovere del giudice del merito di motivare specificamente – in assenza di una diversa indicazione in polizza dei nominativi degli eredi testamentari beneficiari – la scelta di applicare tale regola generale, bensì, semmai, dovendo motivare qualora lo stesso ritenga di discostarsene.

Quanto precede confermando che, salvo il caso in cui il contraente non abbia inteso nell'atto di designazione dei beneficiari indicare espressamente gli stessi o stabilire " in quali misure o proporzioni" il beneficio assicurativo debba essere ripartito al verificarsi dell'evento assicurato, la regola generale si conferma quella della suddivisione di tali somme in eguale misura tra i soggetti designati.

I chiarimenti forniti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione con i suddetti provvedimenti sono sicuramente rilevanti nonché d'aiuto per gli assicuratori ed assicurati nell'ambito della liquidazione delle polizze, in ragione dell'indicazione dei criteri d'individuazione (i) sia dei i beneficiari della polizza vita, sia (ii) dell'entità della misura del rispettivo indennizzo nell'ipotesi, molto diffusa nella prassi, di designazione generica degli eredi come beneficiari da parte dello stipulante.

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