Con il decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Imprese e del Made in Italy, vengono disciplinate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
È noto che con la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato introdotto, con efficacia al 31.12.2024, poi differita al 31.03.2025 dal DL Milleproroghe 2025, l'obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad eccezione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, di contrarre una o più polizze assicurative a copertura dei danni cagionati ai beni della società cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
A fronte dell'introduzione del corrispettivo obbligo per le compagnie di contrarre tali rischi, con il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48/2005 (in seguito, il "Decreto"), è stato emanato il (lungamente atteso) regolamento recante modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali con importanti precisazioni.
Esaminando il testo del Decreto, il denso testo normativo all'art. 2 indica il perimetro della disciplina introdotta volta a disciplinare: a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali oggetto dell'obbligo; b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto del principio di mutualità; c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici; d) l'aggiornamento dei valori delle franchigie e degli scoperti che tali contratti potranno prevedere; e) le modalità di coordinamento della disciplina con quella regolamentare assicurativa e con le prerogative di vigilanza esercitate dall'IVASS, autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni private.
Partendo dal principio, il Decreto all'art. 1 reca definizioni che certamente assumono rilevanza nella ormai imminente necessità di costruzione o adeguamento del testo dei prodotti. Chiarendo profili di dubbio, emersi anche in sede di esame del primo testo del decreto innanzi al Consiglio di Stato, quanto all'oggetto dell'obbligo assicurativo lo stesso si intenderà esteso a:
- terreni: intesi quali fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: intesi come comprensivi dell'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: intese come tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: intese come macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
In punto di soggetti destinatari dell'obbligo a contrarre, se il Decreto, all'art. 1 lett. c), estende il perimetro dell'obbligo a contrarre previsto dalla Legge di Bilancio 2024 non solo alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia ed alle imprese, comunitarie o meno, autorizzate ad operare in Italia tramite stabilimento, ma anche alle compagnie dell'Unione Europea autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, il regolamento precisa e delimita il perimetro dell'obbligo che graverà in capo a quelle imprese autorizzate a contrarre detti rischi (ramo 8, cfr. art. 2, co. 3, CAP). Le imprese appartenenti a gruppi assicurativi avranno la facoltà di designare una singola impresa quale soggetto abilitato ad adempiere all'obbligo di contrarre detti rischi.
Con riguardo all'individuazione degli eventi catastrofali, l'art. 1, comma 101, della Legge Bilancio 2024 richiama i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, eventi che vengono, ora, definiti all'art. 3 del Decreto ai sensi del quale per:
- alluvione, inondazione ed esondazione: dovrà intendersi la fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- sisma: dovrà intendersi il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- frana: dovrà intendersi il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Quanto, poi, alle modalità di determinazione ed adeguamento del premio assicurativo, l'art. 4 del Decreto ne riafferma la necessità di una sua determinazione in misura proporzionale al rischio. Sicché, il premio – aggiornato periodicamente – verrà calcolato sulla base dei fattori dell'ubicazione del rischio sul territorio, della vulnerabilità dei beni assicurati e delle misure di prevenzione adottate dall’impresa per ridurre il rischio di danni ma anche sulla base delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi assicurati.
L'art. 5 del Decreto rimette alle imprese assicuratrici la determinazione, nell'ambito del proprio Risk Appetite Framework, della propensione a tale rischio, fissandone i limiti di tolleranza. Tali limiti di tolleranza – aggiornati con cadenza almeno annuale – dovranno essere determinati dall'organo amministrativo delle Compagnie con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi tenendo conto, altresì, del ricorso ai meccanismi di cessione in riassicurazione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A. con copertura fino al 50% degli indennizzi generati dagli eventi catastrofali naturali secondo lo schema di cui all'Allegato A al Decreto.
Nell'ambito dei processi di governance, per le compagnie di assicurazione con sede legale in Italia, con un curioso intervento ministeriale nella disciplina regolamentare assicurativa, il Decreto integra il Regolamento IVASS n. 38/2018, assegnando (i) alla Funzione di Risk Magement il compito di riferire all'organo amministrativo, nell'ambito della relazione annuale sull'attività svolta, in punto delle metodologie e dei modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza, e (ii) alla Funzione Attuariale il compito di fornire evidenza nei pareri sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, dei rischi nat-cat assunti.
In caso di superamento del limite di tolleranza fissato dall'organo amministrativo, il Decreto prescrive l'obbligo di una immediata informativa vis a vis l'Autorità di vigilanza competente nonché verso il mercato, mediante pubblicazione sul sito web della compagnia della cessazione di assunzione di ulteriori rischi catastrofali in ragione del superamento del limite di tolleranza fissato.
Venendo, poi, ai massimali, franchigie e scoperti che tali contratti dovranno prevedere, il Decreto fissa i principi che tali contratti devono rispettare, disponendo che:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata: il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata, potendosi altresì convenire uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile a carico dell'assicurato;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata: il limite di indennizzo non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata, sempre ferma la possibilità di convenire uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata: la determinazione del danno indennizzabile, massimali e limiti di indennizzo sono lasciati alla libera negoziazione delle parti.
Per i terreni, la copertura dovrà essere prestata nella forma "a primo rischio assoluto", fino a concorrenza del massimale, in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato, mentre nel caso di garanzie collettive le classi di rischio individuate determineranno l’applicazione di massimali differenziati, secondo le diverse esigenze di copertura.
Le imprese interessate dall'obbligo dovranno pertanto adeguare la propria propensione al rischio, nonché redigere ovvero allineare la propria offerta alle previsioni del Decreto entro il 31 marzo 2025 e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, ovverosia entro il 13 aprile 2025, data da cui tutti i prodotti alla loro scadenza dovranno essere adeguati alla normativa vigente.