Con la sentenza n. 6496, pubblicata in data 11 marzo 2025, la Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione ha reso un'importante pronuncia sull'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, distinguendola da una fattispecie simile, consistente nella domanda di indennizzo promossa dall'assicurato-danneggiato di una polizza c.d. per conto di chi spetta.
La fattispecie oggetto di causa riguarda le lesioni subite da una minore mentre giocava sullo scivolo, sotto la sorveglianza delle insegnanti dell'asilo comunale frequentato dalla bambina, la quale riportava lesioni dopo essere stata "travolta da un coetaneo, che non si era fermato al termine dello scivolo".
I genitori della minore avevano citato in giudizio direttamente la Compagnia Assicurativa dell'asilo comunale e il Comune, assicurato con la medesima Assicurazione, che veniva chiamata in causa ai fini della manleva, chiedendo la condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 2048 comma 2 c.c. Secondo tale norma, infatti, dei danni cagionati dai minori rispondono gli insegnanti ai quali sono affidati, dunque secondo gli attori delle lesioni provocate dal bambino che ha travolto la danneggiata sono responsabili le insegnanti dell'asilo comunale, che avevano il compito di vigilare sui loro alunni.
Per quanto concerne la posizione del Comune, invece, lo stesso aveva sottoscritto una polizza infortuni a titolo di assicurazione c.d. per conto di chi spetta, ai sensi dell'art. 1891 c.c., cioè stipulata in favore dei bambini frequentanti l'asilo comunale. In particolare, l'indennizzo corrisposto in seguito all'infortunio di uno degli alunni può essere chiesto direttamente alla Compagnia Assicurativa dall'assicurato-danneggiato, in quanto secondo il comma 2 della predetta norma "i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato".
Nel processo di primo grado, la Compagnia Assicurativa aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto gli attori avevano esperito nei suoi confronti un'azione risarcitoria diretta in un caso in cui tale facoltà non era espressamente prevista dalla legge.
Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato la predetta eccezione, accogliendo la domanda attorea e suddividendo il relativo risarcimento tra la Compagnia e il Comune.
La Compagnia Assicurativa, quindi, aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Messina, che aveva rigettato l'appello proposto. Pertanto, l'Assicurazione aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di secondo grado.
In particolare, per quanto rileva in questa sede ai fini della redazione del presente contributo, il ricorso della Compagnia Assicurativa mirava a censurare la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva erroneamente riconosciuto la possibilità di esperire un'azione risarcitoria diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa al di fuori delle ipotesi in cui tale possibilità è prevista per legge.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso esponendo che il giudice di secondo grado aveva erroneamente sovrapposto l'azione risarcitoria ex art. 2048 comma 2 c.c. con la domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c.: entrambe, infatti, possono essere proposte dal danneggiato nei confronti dell'Assicurazione, ma solo la seconda è esperibile nell'ambito di un contratto assicurativo in quanto in tale ipotesi il danneggiato e l'assicurato coincidono.
Pertanto, non avendo i genitori della minore formulato domanda di indennizzo, ma di risarcimento, non potevano agire direttamente contro la Compagnia Assicurativa.
La sentenza in commento, infatti, ha motivato la propria decisione sul punto affermando quanto segue: "nel caso in esame risulta essere stata esperita dai genitori della minore infortunata l'azione risarcitoria e non quella volta alla corresponsione dell'indennizzo e su di essa i giudici di merito hanno pronunciato inquadrandola nel paradigma normativo dell'art. 2048 c.c. ma sulla base di un erroneo riconoscimento, al di fuori dei casi previsti dalla legge e segnatamente della previsione espressa di cui all'art. 144 del cod. ass. dell'azione risarcitoria diretta".
Com'è noto, infatti, a norma degli artt. 141 e 144 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il c.d. codice delle assicurazioni private, nonché dell'art. 12 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, la c.d. Legge Gelli-Bianco, solo nel caso di danni derivanti, rispettivamente, da sinistri stradali e responsabilità medica il danneggiato può agire direttamente contro la Compagnia Assicurativa.
Invece, la Corte d'Appello e il Tribunale, nel caso di specie, avevano qualificato erroneamente la richiesta risarcitoria di cui all'art. 2048 comma 2 c.c. con la domanda di indennizzo che il danneggiato poteva promuovere ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c. contro l'Assicurazione, configurando così implicitamente erroneamente un caso di azione diretta non previsto dalla legge.
La sentenza in esame risulta rilevante in quanto la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che solo nei casi in cui la legge consente tale facoltà il danneggiato può agire direttamente contro la Compagnia Assicurativa. Invece, nell'ambito dell'assicurazione per conto di chi spetta, tale facoltà viene esercitata dal danneggiato in qualità di assicurato, stante la scissione tra contraente e beneficiario della polizza contemplata dall'art. 1891 c.c.