• IT
Choose your location?
  • Global Global
  • Australian flag Australia
  • French flag France
  • German flag Germany
  • Irish flag Ireland
  • Italian flag Italy
  • Polish flag Poland
  • Qatar flag Qatar
  • Spanish flag Spain
  • UAE flag UAE
  • UK flag UK

La violazione dell'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. si accerta anche valutando la condotta difensiva dell'assicurato nel processo di merito

13 May 2025

La Cassazione ha esteso l'interpretazione dell'obbligo di salvataggio, il cui rispetto comprende anche le difese svolte dall'assicurato nel processo di merito volto ad accertare la sua responsabilità.

Il 23 aprile 2025 la Cassazione ha emesso l'ordinanza n. 10725, pronunciandosi su una fattispecie relativa all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., relativa alla responsabilità di un medico anestesista per i danni involontariamente cagionati ad un neonato nel corso di un intervento sanitario.

In particolare, nel caso in esame, in primo e in secondo grado era stata accertata e dichiarata la responsabilità solidale anche dell'anestesista. Il sanitario, nel corso del processo di merito, si era difeso sostenendo di aver espresso il proprio dissenso alla prosecuzione dell'intervento medico, ma che tale dissenso non fosse stato correttamente annotato nella cartella clinica che, com'è noto, è dotata di efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso (Cass. Civ., Sez. III, 17 giugno 2024, n.16737).

All’esito, il medico agiva legalmente contro la propria Compagnia Assicurativa per essere manlevato dal risarcimento tenuto a corrispondere ai genitori del neonato, in forza della propria polizza per la responsabilità civile. 

La domanda attorea fu accolta dal Tribunale di Milano, e la sentenza venne confermata anche dalla Corte d'Appello di Milano, in cui venne esclusa la violazione dell'obbligo di salvataggio: la Compagnia eccepiva in quel contesto che se l'assicurato avesse proposto querela di falso per contestare quanto riportato erroneamente nella cartella clinica, sarebbe emersa la sua contraria opinione all'intervento praticato, con conseguente esclusione della propria responsabilità. 

Sicché, tenuto conto che l'art. 1914 comma 1 c.c., dispone che "l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno", per la Compagnia nel caso di specie tale obbligo comportava la necessità che l'assicurato proponesse querela di falso per contestare la propria responsabilità.

La Corte d'Appello di Milano indicava sul punto che il "danno" a cui la norma fa riferimento è il pregiudizio provocato al danneggiato, e non il pregiudizio per l'Assicurazione consistente nell'accertamento della responsabilità dell'assicurato: "l'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. si riferisce a tutti quei comportamenti in forza dei quali l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare il danno, ossia l'insorgenza del danno concreto al terzo danneggiato".

Peraltro, riteneva ancora la Corte di Appello di Milano, poiché in primo grado il legale che difendeva il medico era stato incaricato dalla Compagnia, si sarebbe assistito nel caso ad una corresponsabilità della stessa nell'omessa proposizione della querela di falso, per un errore del difensore dalla stessa designato.

La Compagnia ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'art. 1914 c.c. non fosse stato applicato correttamente dalla Corte d'Appello, ritenendo che l'obbligo di salvataggio riguarda anche la condotta dell'assicurato nell'articolazione delle proprie difese legali.

Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

La Cassazione ha affermato come, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano, l'obbligo di salvataggio riguarda (anche) la determinazione del danno cagionato dall'assicurato, il quale ha l'obbligo di compiere ogni attività necessaria per evitare o ridurre l'importo del relativo risarcimento a suo carico, anche nel processo di merito: "il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (ex art. 1914 c.c.) di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia"

Infatti, secondo l'ordinanza, il dovere di ridurre il danno si inserisce nella sequenza causale successiva alla sua genesi, e può anche consistere nel dovere di astenersi dalla difesa in giudizio qualora da tale attività difensiva l'assicurato non possa trare alcun beneficio.

Per la Corte di Cassazione, peraltro, la difesa tecnica nel giudizio di secondo grado venne espletata da un legale fiduciario dell'assicurato; di talché, non è ipotizzabile che l'eventuale errore nella difesa fosse imputabile solo alla Compagnia in riferimento all'avvocato da quest'ultima incaricato per il processo dinanzi al Tribunale di Milano.

La Suprema Corte, quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: "L'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l'an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l'adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev'essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l'attività di salvataggio non ha sortito buon esito".

L'ordinanza in commento risulta molto significativa, in quanto amplia la valutazione della condotta dell'assicurato, rilevante a i fini dell'esclusione o della riduzione della manleva a norma degli artt. 1914 e 1915 c.c., anche alle attività difensive svolte nel corso del processo, con le possibili conseguenze che ne derivano.

Further Reading