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Contratti di servizi finanziari a distanza: le principali aree di novità e di rischio

20 January 2026
Il nuovo D.lgs. 209/2025, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2673, introduce significative innovazioni nella disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari rivolti ai consumatori. Tra i principali cambiamenti si segnalano il rafforzamento dell'informativa precontrattuale, l'introduzione del diritto di recesso online con modalità semplificate ("one-click"), il divieto di utilizzo di dark patterns nelle interfacce digitali e una maggiore armonizzazione normativa. Banche, intermediari e operatori fintech dovranno aggiornare processi e politiche interne al fine di garantire una migliore tutela della clientela retail e gestire efficacemente le nuove aree di rischio. La normativa entrerà in vigore il 23 gennaio 2026; le disposizioni si applicheranno ai contratti conclusi successivamente al 19 giugno 2026.

Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2673 sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

Il decreto attua la Direttiva (UE) 2023/2673 che aggiorna la disciplina dei contratti a distanza di servizi finanziari ai consumatori (modificando la Dir. 2011/83/UE e abrogando la Dir. 2002/65/CE), con l’obiettivo inter alia di:

  • rafforzare l’informativa precontrattuale ai consumatori in ambienti digitali;
  • strutturare un diritto di recesso effettivo anche online (con procedure “one‑click”) tramite funzione di recesso nelle interfacce online;
  • vietare e prevenire pratiche di manipolazione del consumatore (c.d. dark patterns) a livello di User Interface;
  • armonizzare quanto già previsto da normative di settore (bancaria, finanziaria, assicurativa, previdenza complementare), evitando duplicazioni.

In tale contesto il menzionato D.lgs. 209/2025 introduce un’intera nuova Sezione II-bis (artt. 59‑bis a 59‑terdecies) in materia di “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori”, oltre poi a modificare talune disposizioni del TU bancario e Codice delle Assicurazioni Private

Molte solo le novità per banche, intermediari finanziari, fintech companies che operano tramite canali online che dovranno tempestivamente agire per adeguare processi, policy interne, programmi di formazione alle nuove disposizioni di tutela rafforzata della clientela retail onde fronteggiare efficacemente e tempestivamente le nuove aree di potenziale rischio.

Le principali novità incidono su processi digitali, informativa, user experience, user interface, diritto di recesso, controlli interni, governance, rapporto con le Autorità di vigilanza.

La nuova normativa entra in vigore il 23 gennaio 2026 ma le modifiche introdotte si applicheranno a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti stipulati successivamente a tale data.

Le principali aree di novità che elevano l’esposizione al rischio di causa/risarcimento se non adeguatamente gestite

1. Informativa precontrattuale estesa e “stratificata”

L’art. 59-quater prevede sul punto nuovi contenuti informativi obbligatori (e.g., prezzo totale del servizio, comprensivo di tutti costi, imposte e tasse, o indicazione della base di calcolo, rischi, personalizzazione di prezzo automatizzata, lingue contrattuali, meccanismi/canali ADR).

Tra le informazioni da fornire vi è quella sulla legge applicabile al contratto (art. 59-quater lett. v)) e ove sia stata scelta una legge diversa da quella italiana, lart. 59-bis, comma 6, prevede che al consumatore debbano essere comunque riconosciute le condizioni di tutela previste dalla Sez. II-bis (clausola di ordine pubblico di protezione)

E’ ammessa la “stratificazione” informativa (ossia composta da un primo livello sintetico ed ulteriori livelli di dettaglio) per via elettronica, ma con obbligo di consentire al consumatore di poter visualizzare/salvare/stampare l’informativa in un unico documento prima della conclusione (Artt.59-bis, 59-ter lett. b) e 59-quater, comma 4).

Per le comunicazioni telefoniche (art. 59‑quinquies), vi è l’obbligo per il professionista di dichiarare subito identità e scopo commerciale della comunicazione; è ammesso fornire solo un sotto‑insieme di informazioni se il consumatore accetta espressamente, seguite dall’invio immediato su supporto durevole di tutte le altre informazioni.

L’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi informativi grava integralmente sul professionista (artt. 59‑sexies)

Impatto: revisione completa dei template informativi e dei percorsi digitali; coordinamento con GDPR e normative di settore (tra cui MiFID, IDD, PSD2).

2. Funzione di recesso on line obbligatoria

L’art. 54-bis disciplina l’esercizio del diritto di recesso da contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online e stabilisce che nei contratti conclusi online deve essere presente un comando ben visibile (denominato “Recedere dal contratto qui” o a mezzo di altra formulazione di significato equivalente ed inequivocabile), sempre accessibile che consenta l’esercizio di tale diritto in modo semplice, chiaro ed intuitivo.

In aggiunta deve essere inseirto anche il comando di conferma denominato “Conferma recesso” (o mediante altra formulazione di significato equivalente ed inequivocabile) e il professionista una volta ricevuta conferma deve inviare senza ritardo avviso di ricevimento del recesso su supporto durevole.

Impatto: adeguamento dell’interfaccia, automazione dell’invio delle ricevute, controlli per prevenire ostacoli al recesso.

3. Ampliamento e rafforzamento del diritto di recesso

L’art. 59-octies prevede termini specifici per l’esercizio del recesso decorrenti dalla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data in cui il consumatore riceve le informazioni/condizioni contrattuali:

  • 14 giorni (termine standard), 30 per previdenza complementare e alcune polizze vita.
  • 12 mesi e 14 giorni se non sono state fornite informazioni o condizioni contrattuali.
  • Eccezioni: servizi esposti a fluttuazioni di mercato (elencazione ampia: cambi, strumenti del mercato monetario, titoli, OIC, futures, FRA, swap, opzioni), polizze viaggio/bagagli < 1 mese, contratti interamente eseguiti su richiesta del consumatore prima del recesso.
  • E’ inoltre prevista la sospensione dell’efficacia per servizi di investimento durante il periodo di recesso.

Impatto: revisione dei sistemi di trading/operatività; maggiore presidio sulla prova della consegna documentale; gestione corretta dei rimborsi.

4. Divieto di dark patterns – protezione relativa alle interfacce online

L’art. 59-undecies, in relazione alla conclusione di contratti di servizi finanziari a distanza, introduce il divieto per il professionista di fare uso di interfacce che – per struttura e funzioni – siano progettate, organizzate e gestite in modo tale da:

  • manipolare o indurre in errore il consumatore,
  • o altrimenti distorcere o compromettere la sua capacità di assumere decisioni libere ed informate: ad esempio tramite scelte preimpostate, pop‑up insistenti, percorsi di recesso più complessi della procedura sottoscrizione.

Impatto: verifica dei sistemi User Interface/User Experience ed eventuale riallineamento a standard normativi.

5. Enforcement rafforzato: sanzioni, nullità del contratto

L’art. 59-terdecies introduce talune sanzioni sia di natura amministrativo-pecuniaria sia di tipo civilistico onde favorire il rispetto del nuovo impianto normativo. Si tratta di sanzioni di non poco conto, poiché si applicano in caso di violazione di qualsiasi disposizione della Sezione II-bis (artt. 59‑bis a 59‑terdecies) e per ciascuna di tali violazioni

  • Sanzione da € 7.500 ad € 75.000 per ciascuna violazione, raddoppiate nei casi gravi.
  • Nullità del contratto se ostacolato il recesso o fornita informativa fuorviante. Nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice con conseguenti obblighi restitutori a carico del professionista.
  • Proprio in relazione al rischio sanzionatorio (amministrativo e civilistico) alla disciplina dell’onere della prova relativamente all’adempimento degli obblighi informativi che la legge pone a carico del professionista (art. 59-sexies)

Impatto: rischi reputazionali, rischi economici (rimborsi conseguenti ad eventuale nullità contratto) necessità di governance e controlli rafforzati.

Possibili azioni da implementare per ridurre l’esposizione al rischio

  • Aggiornare KID/KFI, informative precontrattuali, script telefonici, e interfacce digital con stratificazione e documento unico scaricabile.
  • Implementare le funzioni “Recedi qui” + “Conferma recesso” con ricevuta su supporto durevole (evidenza di data/ora).
  • Mappare e rimuovere dark patterns; rendere il recesso almeno simmetrico alla sottoscrizione.
  • Allineare processi al GDPR/DSA (e.g. profilazione/pricing, trasparenza, registri).
  • Sospendere i servizi di investimento nel periodo di recesso; rimborsi entro 30 gg; salvo regole specifiche per assicurazioni.
  • Predisporre il fascicolo probatorio (in relazione all’adempimento degli obbligi informativi - onere della prova) e la vigilanza interna.
  • Formazione interna: aggiornamenti a front‑office, customer care, team IT con focus su informativa, recesso, contatto umano, gestione reclami.

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