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Interessi su costi del credito e premi assicurativi finanziati: la Corte di Giustizia UE chiude la porta alle clausole “interest on fees”

11 August 2026
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 23 aprile 2026, causa C 744/24 è di portata significativa in materia di credito ai consumatori. La Corte UE, infatti affronta una pratica assai diffusa nel mercato bancario europeo: il finanziamento di costi accessori, in particolare premi assicurativi, con contestuale applicazione degli interessi anche su tali somme.

La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale già inaugurato dalle sentenze Radlinger (C‑377/14), Mikrokasa (C‑779/18) e Soho Group (C‑686/19), rafforzando ulteriormente l'approccio sostanzialistico della Corte nel distinguere tra “importo totale del credito” e “costo totale del credito”.

1. Il caso

La controversia trae origine da un contratto di credito al consumo tra un consumatore e la Bank Polska Kasa Opieki S.A.: l'importo del credito ammontava a PLN 150.000,00 (circa EUR 34.400,00), di cui PLN 133.214,92 effettivamente versati al consumatore, mentre i restanti PLN 16.785,00 erano stati destinati al pagamento di una polizza assicurativa volontaria collegata al finanziamento. La banca aveva applicato il tasso debitore sull'intero importo finanziato, comprensivo del premio assicurativo.

Sulla base del diritto unionale la Corte UE conclude nel senso che la Direttiva 2008/48 osta a clausole che prevedano l’applicazione degli interessi non solo sull’importo effettivamente messo a disposizione del consumatore, ma anche su somme destinate a coprire costi del credito, inclusi i premi assicurativi.

2. Il quadro normativo di riferimento

2.1 Il Diritto dell'Unione

Nel delibare la fattispecie sottoposta al proprio esame la Corte UE ha fatto diretta applicazione dei principi di cui alla direttiva 2008/48/CE.

In particolare, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE definisce il “costo totale del credito per il consumatore” come comprensivo di tutti i costi, compresi interessi, commissioni, imposte e spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, inclusi i premi assicurativi se la conclusione del relativo contratto è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

L'articolo 3, lettera j), definisce il “tasso debitore” come il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all’“importo dei prelievi effettuati” mentre l’“importo totale del credito” è definito dall'art. 3, lettera l), come il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù del contratto di credito.

La Corte UE precisa che secondo giurisprudenza consolidata le nozioni di “importo totale del credito” e “costo totale del credito per il consumatore” si escludono a vicenda e, pertanto, l'importo totale del credito non può includere nessuna delle somme rientranti nel costo totale del credito (sentenze Radlinger e Radlingerová, C-377/14, punto 85, e Soho Group, C-686/19, punto 42).

2.2 Diritto italiano

In Italia la direttiva 2008/48/CE è stata recepita con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, che ha modificato il Titolo VI del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 — di seguito “TUB”). Le medesime definizioni di “costo totale del credito” e di obbligo di corretta indicazione del TAEG si ritrovano agli articoli 121 e ss. del TUB. In particolare, l'art. 125-bis, comma 6, TUB sancisce la nullità delle clausole relative a costi che non siano stati inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo pari al tasso minimo dei BOT. Il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 (nuova direttiva credito consumatori), ha confermato e rafforzato l'impianto normativo, mantenendo la struttura delle sanzioni e degli obblighi di trasparenza.

3. La soluzione della Corte: il divieto di “interest on fees”

La Corte ribadisce, anzitutto, che le nozioni contenute nell'art. 3 della direttiva 2008/48 sono nozioni autonome del diritto dell'Unione, da interpretare in modo uniforme sul territorio dell'Unione, senza rinvio al diritto nazionale (Soho Group, C-686/19, punto 39) e la direttiva adotta una definizione ampia di “costo totale del credito”, riferita a tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare per il contratto di credito e noti al mutuante (Mikrokasa e Revenue, C-779/18, punto 39).

Secondo la Corte dal momento che le due nozioni — di importo totale del credito e  di costo totale del credito — si escludono reciprocamente, il “tasso debitore” ai sensi dell'art. 3, lett. j), deve essere applicato esclusivamente all’ “importo dei prelievi effettuati”, che coincide con l'importo totale del credito messo a disposizione del consumatore, e non può essere esteso a somme destinate al pagamento di spese amministrative, interessi, commissioni o qualsiasi altro tipo di costo; ciò vale anche per le spese di assicurazione.

E’ interessante rilevare come la Corte precisi altresì che la qualificazione di un importo come “costo totale del credito” non dipende dal fatto che esso sia stato o meno versato su un conto bancario del consumatore: la circostanza che i fondi siano versati direttamente su un conto del mutuatario ovvero al terzo (ad es. la compagnia assicurativa) ha carattere aleatorio e non incide sulla qualificazione.

Nell’applicare i sopra menzionati principi al caso sottoposto al suo esame, la Corte ha ritenuto che il carattere “volontario” dell’assicurazione del credito non fosse sufficiente ad escludere il pagamento del relativo premio dal costo totale del credito. Infatti, benché la sottoscrizione di tale polizza non fosse obbligatoria per ottenere il prestito in quanto tale, bensì per ottenerlo alle condizioni proposte dal finanziatore, vale a dire con un tasso di interesse inferiore, ciò comporta che il pagamento di tale premio rientri appieno nella nozione di “costo totale del credito per il consumatore”, ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 che infatti vi include anche  “i premi assicurativi se la conclusione del relativo contratto è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.

Pertanto, secondo la Corte, l'art. 3, lettere g) e j), della direttiva 2008/48, letto in combinato disposto con l'art. 10, par. 2, della medesima direttiva, osta all'inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedano l'applicazione del tasso di interesse non soltanto sull'importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti nel costo totale del credito per il consumatore.

Peraltro, la Corte chiarisce — con una precisazione importante per gli istituti di credito — che il divieto non limita i tipi di costi o spese che il creditore può imporre al consumatore (nel rispetto, inter alia dei principi di chiarezza e trasparenza): il creditore può evitare il deprezzamento progressivo del denaro nel tempo, applicando un tasso debitore proporzionalmente più elevato, che rifletta il costo della mancata riscossione di interessi sugli importi corrispondenti ai costi del credito.

4. Implicazioni e rischi per banche e societa’ finanziarie

La sentenza, pur pronunciata in relazione a un contratto regolato dal diritto polacco, enuncia principi interpretativi di diritto dell'Unione autonomi e dunque direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, Italia compresa. Le implicazioni operative sono significative e destinate ad incidere profondamente sul mercato del credito consumo.

4.1 Nullità delle clausole di “interest on fees” e rimborso dei costi

Nei contratti di credito al consumo italiani, la clausola che applica il tasso debitore anche ai costi del credito (commissioni, premi assicurativi, spese di istruttoria, ecc.) inclusi nel capitale nominale del finanziamento è incompatibile con la direttiva 2008/48 come interpretata dalla Corte. In base all'art. 125-bis, comma 6, TUB, le clausole relative a costi non correttamente inclusi nel TAEG sono nulle.

La nullità di tali clausole non comporta la nullità del contratto, ma espone la banca a:

  • rimborso degli interessi indebitamente percepiti sulla quota di capitale corrispondente ai costi del credito per tutta la durata del rapporto già decorsa;
  • ricalcolo del piano di ammortamento residuo con esclusione dei costi dalla base di calcolo degli interessi;
  • applicazione del tasso sostitutivo (tasso minimo BOT) ex art. 125-bis, comma 7, TUB, nei casi in cui la nullità investa l'indicazione del TAEG.

4.2 Errata indicazione del TAEG

La prassi contestata — applicare gli interessi su una base imponibile che include i costi del credito — altera strutturalmente il calcolo del TAEG. La Corte ribadisce che l'informazione del consumatore sul costo globale del credito sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica è essenziale, sia per consentire la comparazione tra le offerte che per permettere al consumatore di valutare la portata del proprio impegno. Un TAEG così determinato è perciò errato, con conseguente applicazione delle sanzioni di nullità previste dall'art. 125-bis TUB.

4.3 Profili di clausola abusiva ai sensi della direttiva 93/13

La direttiva 93/13/CEE qualifica abusiva, e quindi non vincolante per il consumatore, la clausola non negoziata individualmente che, in contrasto con il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti; e si presume non negoziata la clausola predisposta preventivamente nell'ambito di un contratto di adesione. La clausola di “interest on fees” rientra a pieno titolo in questa categoria, atteso che il consumatore:

  • non ha avuto alcuna influenza sul contenuto del contratto-tipo;
  • ignora (o ignorerebbe in assenza di specifica informativa) che gli interessi vengono calcolati su una base che include i costi del credito;
  • subisce uno squilibrio economico misurabile nell'importo degli interessi corrisposti in eccesso.

4.4 Esposizione al contenzioso seriale

Il precedente polacco — ove la banca ha dovuto acconsentire alla domanda del consumatore ancora prima della pronuncia — indica chiaramente la direzione del contenzioso. In Italia, la possibilità di promuovere azioni di classe ex art. 840-bis cod. proc. civ, azioni rappresentative ex art. 140-ter cod. cons, nonché l'accesso agli strumenti di ADR bancario (ABF), apre la strada a:

  • ricorsi individuali per il rimborso degli interessi indebitamente corrisposti, con termine di prescrizione decennale decorrente dalla stipula del contratto ovvero di clausola abusiva decorrente dal momento in cui il consumatore sia venuto a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, salvo prova contraria da parte del finanziatore (cfr. CGUE causa C-679/24, UniCredit Bank e Momentum Credit)
  • azioni di classe anche da parte di singoli e azioni rappresentative da parte di associazioni di consumatori;
  • procedimenti ABF, che già da anni si occupano di censurare il calcolo del TAEG in contratti di credito al consumo con annessi premi assicurativi.

4.5 Rischio regolatorio e sanzionatorio

La Banca d'Italia, nell'ambito della sua funzione di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (artt. 127 e ss. TUB), può avviare procedimenti sanzionatori per violazione degli obblighi di trasparenza in materia di credito al consumo. Il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 — che ha attuato la direttiva (UE) 2023/2225 — ha confermato e rafforzato il regime sanzionatorio applicabile, rendendo il presidio regolatorio ancora più rigoroso.

4.6 Perimetro del rischio: credito al consumo e prodotti assicurativi abbinati

Il rischio in questione interessa in modo particolare:

  • i prestiti personali e i finanziamenti finalizzati in cui il costo dell'assicurazione (PPI — Payment Protection Insurance, polizze CPI) viene incluso nel capitale finanziato;
  • i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ove le polizze assicurative vita e rischio impiego sono strutturalmente incluse nell'importo erogato;
  • le carte di credito rateali con costi accessori capitalizzati;
  • I mutui fondiari non rientranti nell'ambito della direttiva 2008/48 (ma soggetti alla direttiva 2014/17/UE e al TUB per la parte mutui immobiliari), ove tuttavia analoghi ragionamenti potrebbero essere sviluppati dalla giurisprudenza nazionale in via analogica.
  • in generale tutti i presti personali e i finanziamenti in cui il tasso debitore è applicato anche ai costi del credito (commissioni, premi assicurativi, spese di istruttoria, ecc.) inclusi nel capitale nominale del finanziamento.

5. Possibili soluzioni e misure di adeguamento

Un passaggio particolarmente interessante della sentenza è quello in cui la Corte osserva che il creditore può comunque tutelare l'equilibrio economico dell'operazione applicando un tasso debitore più elevato sul capitale effettivamente finanziato, purché non assoggetti ad interessi i costi del credito.

La Corte, quindi, non vieta il recupero economico del costo del servizio, ma soltanto la sua trasformazione artificiale in capitale produttivo di interessi

Per quanto attiene invece ai contratti già stipulati si suggerisce l’implementazione delle seguenti misure:

  1. revisione delle condizioni contrattuali standard e modulista SECCI
  2. ricalcolo e adeguamento del TAEG
  3. adeguamento dei sistemi di pricing nei limiti consentiti dalla sentenza della Corte
  4. due diligence sul portafoglio esistente, quantificazione dell’esposizione potenziale e accantonamenti prudenziale
  5. revisione delle procedure di reclamo (stress test) e ADR
  6. monitoraggio del contenzioso e della prassi ABF
  7. eventuali programmi di rimedio volontario.

Ciascuna delle predette azioni va ovviamente implementata e sviluppata secondo precisi criteri e contenuti per garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile

6. Conclusione

La sentenza C-744/24 del 23 aprile 2026 chiarisce che la prassi bancaria di capitalizzare i costi accessori (premi assicurativi in primis) nell'importo nominale del finanziamento e di applicare su tale importo il tasso debitore — diffusa tanto nei mercati dell'Europa centro-orientale quanto, in varia misura, in quello italiano — è incompatibile con il diritto dell'Unione. Le banche italiane sono chiamate a un adeguamento rapido e sistematico, tanto sui prodotti in commercio quanto sul portafoglio in essere, per limitare l'esposizione al rischio legale, regolatorio e reputazionale che la sentenza comporta.

Per banche e società finanziarie, il rischio maggiore non è tanto l'effetto sui nuovi contratti, facilmente correggibile mediante adeguamenti documentali e di pricing, quanto l'esposizione retrospettiva derivante da una moltitudine di operazioni concluse negli anni passati nelle quali premi assicurativi, commissioni o altri costi siano stati incorporati nella base di calcolo degli interessi.

La decisione potrebbe quindi aprire una nuova stagione di contenzioso consumeristico in Europa, con particolare impatto sui modelli di distribuzione bancassurance e sul finanziamento dei costi accessori nei contratti di credito al consumo.

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