Modifiche al regime della flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR) - art. 1 commi 25-26
La Legge di Bilancio 2026 interviene sul regime opzionale di imposizione sostitutiva previsto dall’art. 24-bis del TUIR, incrementando l’importo dell’imposta sostitutiva annuale dovuta dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
In particolare:
- l’imposta sostitutiva è elevata da Euro 200.000 a Euro 300.000 per il soggetto principale;
- l’importo dovuto per ciascun familiare è innalzato da Euro 25.000 a Euro 50.000.
L’incremento si applica esclusivamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza civilistica in Italia dopo il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile.
Novità in materia di cripto-attività – art. 1 comma 29
La Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina dei redditi derivanti da cripto-attività, intervenendo sull’art. 1, comma 24, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
In particolare:
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi e sugli altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR è ridotta dal 33% al 26% per i redditi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro (c.d. euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114;
- viene specificato che non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze:
- la mera conversione tra euro ed euro-token;
- il rimborso in euro del valore nominale degli euro-token.
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax) – art. 1 commi 30-31
Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) riguarda tre fattispecie di cessione di azioni e strumenti partecipativi così configurate:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).
Nello specifico, è previsto un incremento delle aliquote della Tobin Tax, con riferimento a:
- il trasferimento di proprietà di azioni e strumenti partecipativi:
- dallo 0,2% allo 0,4% per titoli non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali;
- dallo 0,1% allo 0,2% per titoli negoziati in mercati regolamentati;
- le operazioni di high-frequency trading, per le quali l’aliquota passa dallo 0,02% allo 0,04%.
Le suddette nuove aliquote si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali – art. 1 commi 35 - 41
È riproposto il regime temporaneo di assegnazione agevolata di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, nonché di trasformazione in società semplice, da effettuarsi entro il 30 settembre 2026.
Nello specifico, sulla differenza tra:
- valore normale dei beni assegnati (o valore dei beni in caso di trasformazione),
- e costo fiscalmente riconosciuto,
si applica un’imposta sostitutiva:
- dell’8%, ovvero
- del 10,5% per società non operative in almeno due dei tre periodi precedenti.
Le riserve in sospensione d’imposta sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%. Le imposte di registro sono ridotte alla metà; imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire:
- per il 60% entro il 30 settembre 2026;
- per il 40% entro il 30 novembre 2026.
Per le imprese individuali è confermata l’estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti al 30 settembre 2025, con esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L’imposta sostitutiva (8%) è versata entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Razionalizzazione della rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali – Art. 1 commi 42–43
È stata riscritta la disciplina di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR. Nello specifico, la rateizzazione in cinque quote annuali è limitata alle plusvalenze:
- derivanti da cessione di azienda o ramo d’azienda posseduti da almeno tre anni;
- realizzate da società sportive professionistiche sulla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti (con possesso minimo di due anni).
Le altre plusvalenze, escluse quelle ex art. 87 del TUIR (i.e. PEX), sono tassate integralmente nell’esercizio di realizzo e non più con la possibilità di rateizzo in cinque quote annuali.
Dividendi infra-UE/SEE e IRAP – Art. 1 commi 46–50
È prevista, a determinate condizioni, la non imponibilità IRAP del 95% dei dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione provenienti da società UE o SEE con adeguato scambio di informazioni.
La misura si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi precedenti, è prevista la possibilità di richiedere rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr n. 602/1973.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le regole di attuazione riguardo ai rimborsi.
Dividendi e plusvalenze su partecipazioni – Art. 1 commi 51-55
La Legge di Bilancio 2026 riformula la disciplina di cui alla participation exemption su dividendi (artt. 59 e 89 del TUIR) e plusvalenze (artt. 58 e 87 del TUIR).
Nello specifico, il regime di parziale esclusione o esenzione di dividendi e plusvalenze è ora riservato alle partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5% o, in alternativa, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In presenza di partecipazioni al di sotto della soglia, i dividendi distribuiti e le plusvalenze realizzate sconteranno integrale imposizione ai fini IRES e IRPEF.
L’inasprimento trova applicazione anche con riferimento alle plusvalenze realizzate a valere su partecipazioni detenute in soggetti non residenti e ai dividendi di fonte estera.
Inoltre, tali disposizioni trovano applicazione anche in relazione ai dividendi distribuiti a favore delle società e enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. “white list” e ivi residenti che non possono beneficiare del regime “madre - figlia” su partecipazioni che non soddisfano le nuove soglie di qualificazione, i quali sconteranno quindi l’applicazione della ritenuta domestica del 26% (salve le riduzioni accordate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026 e alle distribuzioni di utili e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.
Svalutazioni su crediti e DTA (intermediari finanziari) – Art. 1 commi 56-57
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi tre, con riferimento agli intermediari finanziari si stabilisce che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito le svalutazioni derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti siano deducibili in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Ciò in deroga a quanto previsto ai fini Ires e Irap rispettivamente da articolo 106 comma 3 del Tuir e dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis) del Dlgs n. 446/1997).
Conseguentemente viene meno la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (cosiddette Deferred Tax Assets- DTA) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito (articolo 2 commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del Dl n. 225/2010) e di farle concorrere alla formazione della base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari stessi devono pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta (articolo 11 comma 2, Dl n. 59/2016).
Valutazione dei titoli per soggetti non IAS adopter – Art. 1 commi 65-67
Negli esercizi 2025 e 2026 è accordata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’opzione richiede di destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS definirà con proprio regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà.
Incremento delle aliquote IRAP per banche e assicurazioni – Art. 1 commi 76-81
Viene previsto l’aumento dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).
Sono esclusi dall’aumento di aliquota i seguenti soggetti:
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati.
Differimento componenti negativi e limiti all’utilizzo delle perdite – Art. 1 commi 76-81
Viene disposto, nella determinazione delle basi imponibili di Ires ed Irap per gli intermediari finanziari. Nello specifico, le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:
- del periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
- del periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni dell’art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.
Tali disposizioni trovano applicazione anche per i soggetti che partecipano al consolidato nazionale e mondiale.
Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione quinquies) – Art. 1 commi 82 e ss.
La Legge di Bilancio 2026 introduce la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (rottamazione quinquies) per i ruoli consegnati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
La misura consente il pagamento del solo capitale, con stralcio integrale di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e compensi di riscossione.
Sono ammessi i carichi derivanti da liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni, da LIPE, dai contributi INPS dichiarati e non versati e da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.
L’accesso è consentito anche ai soggetti decaduti da precedenti rottamazioni, se i carichi rientrano nell’ambito oggettivo previsto.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, con possibilità di pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a 54 rate bimestrali.
Limiti temporanei alla deducibilità degli interessi passivi – Art. 1 commi 133-136
È introdotta una nuova limitazione temporanea alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con esclusione delle imprese di assicurazione, delle capogruppo di gruppi assicurativi, nonché delle SGR e delle SIM.
Per i soggetti interessati, la deducibilità degli interessi passivi è riconosciuta in misura parziale e progressivamente crescente, pari al 96% per il periodo d’imposta 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029. A decorrere dal periodo d’imposta 2030, la deducibilità degli interessi passivi è nuovamente ammessa in misura integrale.
Emolumenti variabili nel settore finanziario – Art. 1 comma 137
È prevista una specifica ipotesi di esonero dall’obbligo di applicazione dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili corrisposti sotto forma di bonus e stock option ai dirigenti e agli amministratori del settore finanziario, di cui all’art. 33 del D.L. 78/2010. In particolare, l’addizionale non trova applicazione qualora il soggetto erogante (società o ente) effettui erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore per un importo almeno pari al doppio dell’addizionale che sarebbe stata altrimenti dovuta. L’attuazione della disciplina in esame è demandata a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ne definirà modalità e termini.
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – Art. 1 comma 144
Viene ulteriormente incrementata all’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate di cui all'art. 5 della Legge n. 448/2001 dal 18 al 21 per cento. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (c.d. “iperammortamento”) - Art. 1 commi 427-437
Per i titolari di reddito d’impresa è introdotta una nuova disciplina di iper-ammortamento, consistente nella maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili riconducibili ai programmi Industria 4.0 e 5.0, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028 aventi ad oggetto:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, come individuati nei nuovi Allegati alla Legge di Bilancio 2026;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
- beni prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- beni destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Il costo di acquisizione dei beni agevolabili è maggiorato secondo le seguenti aliquote:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
L’accesso al beneficio è subordinato alla trasmissione, in via telematica tramite una piattaforma dedicata del GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni, predisposte sulla base di modelli standardizzati, attestanti la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi degli investimenti agevolabili.
Crediti d’imposta ZES unica e Zone Logistiche Semplificate - Art. 1 commi 438–452
È prorogato per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per la Zona Economica Speciale unica (ZES unica), esteso anche alle zone assistite delle regioni Marche e Umbria.
Alle imprese che abbiano validamente presentato all’Agenzia delle Entrate, nel periodo 18 novembre – 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso all’agevolazione, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’importo del credito richiesto, a condizione che non abbiano beneficiato del credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024 con riferimento ai medesimi investimenti.
È altresì estesa agli anni 2026, 2027 e 2028 l’applicazione del credito d’imposta per le imprese operanti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Benefici per imprese energivore - Art. 1 commi 962-965
Infine, sono introdotti benefici finanziari, mediante l’istituzione di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cosiddette “imprese energivore”) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016 effettuati nel 2025. La determinazione del credito d’imposta segue le regole indicate all’articolo 38 commi 4, 5, 7 e 8 del Dl n. 19/2024 (Transizione 5.0).
Con decreto interministeriale siano definiti i criteri e le modalità per l’attuazione.
I professionisti dello studio restano a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento relativo alle tematiche sopra trattate e le ulteriori, qualora di interesse, previste dalla Legge di Bilancio 2026.